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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32571/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il GIP del Tribunale ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Ha dedotto carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato. La Corte ha rilevato che l'impugnazione riguardava una sentenza di patteggiamento e non prospettava alcuno dei motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p.

La decisione

La Corte ha trattato il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e lo ha dichiarato inammissibile, poiché proposto contro una sentenza di patteggiamento senza dedurre motivi riconducibili a quelli ammessi dall'art. 448 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata all'esito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448 c.p.p.

    Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi consentiti da tale disposizione; la mancata deduzione di tali motivi determina l'inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione relativa alla mancata verifica di cause di non punibilità o di estinzione del reato, formulata genericamente nel ricorso, non è stata ritenuta riconducibile ai motivi consentiti per impugnare la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata quale fonte della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile quando non deduce alcuno dei motivi di impugnazione consentiti dall'art. 448 c.p.p.
  • La deduzione generica della violazione dell'art. 129 c.p.p., fondata sulla mancata verifica di cause di non punibilità o di estinzione del reato, non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., se non è ricondotta a uno dei motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p.
  • Il ricorso manifestamente destinato all'inammissibilità può essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è ascrivibile a profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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