Cassazione Penale, Ordinanza n. 07318/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto, relativo al difetto di motivazione sui presupposti ex art. 129 c.p.p., è ritenuto non consentito nel giudizio definito con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 27/05/2025 deducendo un difetto di motivazione in ordine ai presupposti per la pronuncia ex art. 129 c.p.p. nel contesto di una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il ricorso mirava quindi a contestare l'asserita mancata verifica delle cause di proscioglimento immediato, ma la Corte rileva che una censura del genere non è proponibile con questo rito.
Norme richiamate
Nel rito di patteggiamento la doglianza sul difetto di motivazione in ordine ai presupposti per l'immediato proscioglimento è ritenuta non proponibile nei termini prospettati dal ricorrente.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti delimita i motivi di ricorso, precludendo censure non consentite dal rito.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, non sono proponibili motivi di ricorso che censurino il difetto di motivazione sui presupposti ex art. 129 c.p.p. se tali doglianze risultano incompatibili con il rito prescelto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07304/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07306/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07308/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07309/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07311/2026 del 24/02/2026
- ordinanza_penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07314/2026 del 24/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →