Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. instaurato per ottenere il riconoscimento della quota di pensione di reversibilità in favore di una figlia maggiorenne dedotta come inabile e a carico del genitore deceduto. Dopo la fase sommaria e una successiva opposizione, il Tribunale aveva rinnovato la consulenza tecnica e aveva ritenuto sussistente il requisito sanitario soltanto a decorrere dal 27 gennaio 2016, dunque in epoca successiva al decesso del pensionato/assicurato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della L. n. 903/1965 e dell'art. 445-bis c.p.c., sostenendo che i presupposti per la pensione ai superstiti, in particolare l'inabilità del figlio, devono sussistere già al momento della morte del pensionato o assicurato; poiché tale requisito era stato accertato solo dal 2016, il diritto non poteva essere riconosciuto. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 22 L. n. 903/1965, il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro richiede che l'inabilità e gli altri presupposti di legge sussistano al momento del decesso del pensionato/assicurato. Poiché nel caso concreto il requisito sanitario era stato accertato solo con decorrenza dal 26/27 gennaio 2016, mentre il decesso era avvenuto nel settembre 2013, il Tribunale ha errato nel riconoscere la prestazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 903/1965

    "nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato ... spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti ... e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi"

    I requisiti per la pensione ai superstiti, compresa l'inabilità del figlio, devono esistere al momento del decesso del pensionato o assicurato.

  • art. 445-bis c.p.c.

    È il rito utilizzato per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali; nella specie il ricorso originario era stato introdotto in tale forma e poi proseguito con opposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina l'adunanza camerale e la decisione in camera di consiglio.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per giustificare la statuizione di compensazione/assenza di condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 2 L. n. 222/1984

    Richiamato solo ai fini del giudizio medico-legale sulla riduzione della capacità lavorativa del soggetto asseritamente inabile.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del figlio maggiorenne inabile, l'inabilità deve sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato; un accertamento sanitario successivo non è sufficiente a fondare il diritto.
  • Quando la norma attributiva della prestazione previdenziale indica espressamente il momento genetico dei requisiti, il giudice non può anticipare o retrodatare il diritto sulla base di una sopravvenuta acquisizione del requisito sanitario.
  • In presenza di un accertamento tecnico che collochi la decorrenza dell'inabilità in data successiva al decesso, la domanda di reversibilità deve essere rigettata per mancanza di un presupposto costitutivo del diritto.
  • Se il quadro fattuale è integralmente definito e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.