Cassazione Penale, Sentenza n. 10636/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che, in veste di giudice della riparazione, aveva rigettato l'istanza di equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la limitazione della libertà personale (arresti domiciliari) subita in seguito a convalida dell'arresto in flagranza per tentato omicidio, reato per il quale la ricorrente è poi stata assolta con sentenza irrevocabile. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge (art. 324 c.p.p.) e vizio cumulativo di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato la "sinergia" tra la condotta della ricorrente e l'intervento cautelare con un giudizio ex post (non rapportato al momento dell'intervento dell'Autorità), e che alcuni elementi probatori ritenuti a fondamento della condotta gravemente colposa non sarebbero stati in realtà disponibili all'Autorità al momento dell'arresto/convalida e dell'applicazione della misura, con conseguente travisamento dei mezzi di prova.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per più motivi: (i) aspecificità del ricorso per mancato confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; (ii) accertamento che il giudice della riparazione aveva effettivamente valutato la condotta ostativa con un giudizio ex ante, rapportando gli elementi al momento dell'intervento dell'Autorità, e che gli elementi probatori ritenuti sinergici erano già all'origine dell'arresto e della convalida (compresa l'ordinanza di riesame); (iii) infondatezza della censura di "travisamento per invenzione" dei mezzi di prova, dovuta a una selezione mirata e non rappresentativa del compendio probatorio. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. interpretato alla luce della Corte Cost. n.186/2000). Non è stata riconosciuta rifusione delle spese al Ministero resistente a causa della genericità della sua memoria.
Norme richiamate
Disciplina l'equa riparazione per ingiusta limitazione della libertà personale; la Corte ha valutato la "condotta ostativa" (colpa grave) rapportandola ex ante all'intervento dell'Autorità, ritenendo corretta la verifica della sinergia tra condotta e misura cautelare sulla base degli elementi disponibili al momento dell'intervento
Norma invocata dalla ricorrente per il vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto la deduzione aspecifica e dunque non idonea a fondare il ricorso per cassazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la necessità di enunciazione del vizio in cassazione; la Corte richiama tale norma per sottolineare che il motivo deve essere formulato nei limiti strettamente necessari e confrontarsi con la ratio decidendi
Consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità per atti processuali; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in ragione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata come parametro interpretativo per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e per la quantificazione/sussistenza della sanzione a carico della ricorrente
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 4, n. 30826/2024; Sez. 4, n. 9910/2024; Sez. 4, n. 28437/2025; Sez. 4, n. 19432/2025 e altri precedenti indicati)
La Corte richiama precedenti che definiscono il corretto approccio metodologico per l'accertamento della condotta ostativa e per la valutazione ex ante degli elementi sinergici rispetto all'intervento cautelare; tali precedenti supportano l'esito di rigetto dell'istanza di riparazione quando la condotta gravemente colposa emerge dagli elementi noti al momento dell'intervento
Massime di principio
- In cause di equa riparazione (art. 314 c.p.p.), la valutazione della 'condotta ostativa' va effettuata in relazione a ciò che era conoscibile e disponibile alle autorità nel momento dell'intervento (giudizio ex ante), non semplicemente in base a valutazioni ex post derivanti da decisioni successive.
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi esplicitamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: deduzioni aspecifiche o selettive rispetto al compendio probatorio rendono il ricorso inammissibile.
- La censura di travisamento dei mezzi di prova richiede prova che quegli elementi non fossero disponibili all'epoca dell'intervento; la semplice asserzione non è sufficiente se dagli atti emerge che gli elementi erano già rilevanti all'origine dell'arresto/convalida.
- Quando si prospetta inesattezza nella motivazione del giudice della riparazione, è essenziale dimostrare puntualmente quali passaggi logico-giuridici sono errati e come ciò abbia influito sul giudizio sulla sinergia; va evitata una formulazione generica del motivo.
- Vi è rischio di condanna alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese quando il ricorso risulti manifestamente infondato o aspecifico: è opportuno valutare preliminarmente la solidità delle censure e la conformità ai requisiti di ammissibilità in Cassazione.
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