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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06970/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento che, nel procedimento penale a carico dell'indagato, non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero e ha invece disposto nuove indagini. Il ricorrente ha dunque impugnato un provvedimento non favorevole all'archiviazione. La Corte ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione non è ammesso avverso l'ordinanza che respinge la richiesta di archiviazione e dispone la formulazione dell'imputazione o nuove indagini, essendo previsto solo contro l'ordinanza di archiviazione e nei soli casi di nullità indicati dall'art. 409, comma 6, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 409, comma 6, c.p.p.

    L'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e nei particolari casi di nullità previsti dalla norma; non è esperibile contro il provvedimento che respinge la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del GIP che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione o nuove indagini.
  • L'impugnazione ex art. 409, comma 6, c.p.p. è circoscritta all'ordinanza di archiviazione e ai soli vizi di nullità espressamente previsti, non potendo essere estesa a provvedimenti di segno contrario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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