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Ordinanza

Ordinanza n. 1616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione della determinazione dirigenziale di rilocalizzazione del posteggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatrice commerciale)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti della determinazione dirigenziale di Roma Capitale relativa alla rilocalizzazione del proprio posteggio. Il Consiglio di Stato dà atto dell’esistenza di articolati motivi di gravame, il cui esame richiede la cognizione piena propria della fase di merito. Quanto al periculum in mora, l’appellante ha dedotto esigenze di tutela cautelare connesse agli effetti della rilocalizzazione; il Collegio ha ritenuto tali esigenze adeguatamente salvaguardabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli effetti della determinazione dirigenziale impugnata e senza definire i motivi di legittimità dedotti. Ha ritenuto che gli articolati motivi di gravame dovessero essere esaminati dal TAR nella sede di merito e che, nella valutazione comparativa degli interessi, il periculum in mora potesse essere adeguatamente fronteggiato attraverso la fissazione ravvicinata dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in luogo della concessione di una misura cautelare tipica, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando questa sia idonea a salvaguardare adeguatamente le ragioni della parte e a bilanciare gli interessi in conflitto.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando i motivi di gravame richiedono un esame incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può rinviarne la valutazione alla sede di merito.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’appello cautelare può essere accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’atto impugnato, qualora tale fissazione sia ritenuta idonea a salvaguardare adeguatamente le ragioni dell’appellante nella comparazione degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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