Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35713/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per contrabbando di tabacco lavorato estero, contestando in sostanza la decisione di merito. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: il giudizio di appello era stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risultava presentata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.; di conseguenza non operava l'aumento di quindici giorni del termine per ricorrere previsto per il "giudicato in assenza". Il ricorso, proposto oltre il termine ordinario, è stato quindi ritenuto inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente. Ha escluso l'applicazione dell'aumento di quindici giorni del termine per impugnare, poiché l'appello era stato definito con trattazione cartolare non partecipata e senza rituale istanza di partecipazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 43/1973

    Norma richiamata nel capo d'imputazione insieme alle disposizioni speciali sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

  • art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43/1973

    Individua la fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri contestata per la detenzione di 44 chilogrammi di tabacco sottratto ai diritti di confine.

  • art. 296 d.P.R. 43/1973

    Disposizione richiamata nel titolo di reato contestato, relativa al regime sanzionatorio o definitorio del contrabbando doganale.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    La mancata tempestiva istanza di partecipazione al procedimento camerale non partecipato esclude la possibilità di considerare l'imputato "giudicato in assenza" ai fini del termine per cassare.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    L'aumento di quindici giorni del termine per proporre impugnazione non si applica quando il giudizio di appello è trattato in camera di consiglio non partecipata senza rituale istanza di partecipazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499-01

    Precedente utilizzato per il principio secondo cui, in caso di appello trattato con procedimento camerale non partecipato e senza istanza di partecipazione, non si applica l'aumento del termine per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con procedimento camerale non partecipato, l'imputato non può essere equiparato al soggetto "giudicato in assenza" se non ha tempestivamente chiesto di partecipare al rito camerale; in tale situazione non opera l'aumento di quindici giorni del termine per proporre ricorso per cassazione.
  • La trattazione cartolare dell'appello, in mancanza di rituale istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., non consente di applicare il termine dilatato previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine ordinario, senza che ricorrano i presupposti per la proroga speciale, è inammissibile per tardività.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFatture false
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.