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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26800/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva riconosciuti responsabili, in vario grado, di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Doldo ha censurato la valutazione probatoria, sostenendo che le condotte contestate (uso dell'agenzia assicurativa, rapporti economici e di lavoro con esponenti della cosca, raccolta di denaro per spese difensive, acquisto di un veicolo, interessamenti per vicende processuali, contatti intercettati, presunta commercializzazione del caffè Borbone, incontri con affiliati) non costituiscono un contributo concreto, specifico e causale al rafforzamento della cosca e che alcune condotte andavano ricondotte all'art. 418 c.p. (assistenza agli associati) o ritenute neutrali/lecite. Russo ha dedotto l'inaffidabilità e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la carenza di riscontri individualizzanti, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Doldo la Suprema Corte ha ritenuto insussistenti i vizi prospettati: i due giudici di merito hanno valutato in modo conforme le dichiarazioni dei collaboratori intranei alla cosca e il compendio captativo, ritenendo provata la disponibilità dell'agenzia per riunioni mafiose, l'attività di reperimento di denaro e mezzi per i sodali, gli interessamenti per vicende processuali e altri comportamenti che costituiscono un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo idoneo a rafforzare l'associazione (c.d. "concorrente esterno"). Per Russo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle prove (dichiarazioni concordanti dei collaboratori, riscontri captativi, ruolo dinamico) e ha giudicato manifestamente infondate le censure circa le attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a pagare una somma equitativamente determinata in euro tremila (indicata nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma centrale: contestata l'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione (anche in forma di "concorrente esterno") quando vi è un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario diretto a conservare o rafforzare le capacità operative dell'associazione.

  • comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante di specie richiamata nella motivazione di merito: la Corte d'appello ha escluso tale aggravante nella riforma, questione di fatto non devoluta in Cassazione.

  • art. 418 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione (assistenza agli associati). La Corte ha ritenuto invece che le condotte valutate cumulativamente configuravano un apporto diretto all'organizzazione, quindi non meramente assistenziale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; le condotte sono state valutate nel loro raccordo con la partecipazione associativa.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 33748/2005 Mannino; Sez. U. n. 36958/2021 Modaffari)

    Principi di diritto applicati: definizione di "concorrente esterno" e criteri per identificare la partecipazione mafiosa, ossia il contributo concreto e causale alla conservazione/rafforzamento dell'associazione e il requisito dello stabile inserimento/ruolo dinamico per la partecipazione.

Massime di principio

  • Per essere ritenuto responsabile, anche come "concorrente esterno", non basta il semplice rapporto o contatto con esponenti di un sodalizio mafioso: è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico, volontario e con efficacia causale nel conservare o rafforzare l'associazione.
  • La valutazione congiunta di dichiarazioni di collaboratori intranei e di elementi captativi (intercettazioni, comportamenti materiali, raccolta di denaro, reperimento di mezzi, uso di locali per incontri) può costituire un quadro probatorio idoneo a fondare la responsabilità, se le fonti sono concordanti e offrono riscontri tra loro.
  • Le censure sulla generica inattendibilità dei collaboratori richiedono in sede di gravame un'analitica contestazione degli specifici passaggi motivazionali del giudice; in Cassazione la valutazione di merito non è sindacabile se non per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • La riclassificazione della condotta (ad es. art. 418 c.p. vs art. 416-bis c.p.) va sostenuta con argomentazioni capaci di dimostrare che le condotte erano limitate all'assistenza individuale e prive di incidenza sulla struttura o capacità operativa dell'associazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e richiede prova di elementi positivi di personalità o di fatto che giustifichino l'adeguamento favorevole della pena; l'appello e la Cassazione rispettano tale valutazione se motivata.

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