Cassazione Penale, Sentenza n. 20179/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto dichiarazione di ricusazione del GUP ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., sostenendo che il decreto che disponeva il giudizio (e la valutazione anticipata sui reati associativi, ivi compreso l'art. 416-bis) costituisse manifesta anticipazione del convincimento del giudice e quindi causa di parziale. La difesa ha altresì contestato la decisione di inammissibilità datorata, secondo la Corte territoriale, alla mancata allegazione del verbale dell'udienza del 18/9/2023 da cui sarebbe emersa la causa di ricusazione e le procure speciali; i ricorrenti hanno invece sostenuto che le procure erano state rilasciate a verbale nell'udienza e che atti endoprocessuali richiamati nell'istanza non richiedono necessariamente la fisica allegazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che la dichiarazione di ricusazione è soggetta a rigidi requisiti formali: il ricusante deve selezionare e allegare gli atti ritenuti rilevanti, salvo obiettiva impossibilità; il giudice ricusato non è obbligato a trasmettere il fascicolo al giudice chiamato a decidere e il giudice della ricusazione assume informazioni soltanto quando decide il merito (art. 41, comma 3). Per l'omissione documentale non è stato possibile verificare il rilascio di procure speciali da parte di alcuni ricorrenti né la tempestiva dichiarazione di ricusazione con riserva nei termini di cui all'art. 38, comma 2. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sull'allegata pregiudiziale valutazione del GUP e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina le cause di ricusazione, includendo l'indebita manifestazione del convincimento del giudice; la Corte sottolinea che l'accertamento della ricusazione richiede prova concreta e il rispetto dei presupposti formali
Prevede la possibilità di dichiarare la ricusazione con riserva e di formalizzarla entro tre giorni dall'udienza; la Corte ha richiamato l'onere di dimostrare l'osservanza di tale termine
Stabilisce che il giudice della ricusazione può assumere opportune informazioni solo quando decide il merito; ne consegue che il giudice ricusato non è obbligato a trasmettere il fascicolo, dando rilievo ai requisiti formali di allegazione degli atti da parte del ricusante
d.lgs. 150/2022 (cd. riforma Cartabia)
Introdotto il parametro della 'ragionevole previsione di condanna' per l'udienza preliminare; la Corte osserva però che la mera conferma dell'impostazione accusatoria nel decreto che dispone il giudizio non costituisce di per sé prova di parzialità o di ricusazione, senza elementi specifici che dimostrino un'indebita anticipazione del convincimento
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione è soggetta a rigidi requisiti formali: il ricusante deve selezionare e allegare gli atti rilevanti; la mancata allegazione che renda impossibile la verifica comporta inammissibilità
- Se si intende fondare la ricusazione su atti endoprocessuali, è consigliabile allegarli o indicare con precisione riferimenti tali da renderli agevolmente reperibili nel fascicolo; la mera richiamazione generica può non essere sufficiente
- La previsione introdotta dal d.lgs.150/22 ('ragionevole previsione di condanna') non trasforma automaticamente ogni decreto di rinvio a giudizio in fonte di ricusazione: è necessaria prova di valutazioni specifiche e indebite anticipazioni del convincimento
- Il giudice ricusato non è obbligato a trasmettere il fascicolo al giudice della ricusazione; quindi il rispetto delle formalità probatorie a carico del ricusante è essenziale per la decisione sull'ammissibilità
- Se si dichiara la ricusazione 'con riserva' in udienza, va documentato il rispetto del termine (art. 38, comma 2) per la formalizzazione successiva, altrimenti l'istanza può essere considerata inammissibile
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