Sentenza del 14/03/2025 n. 6867 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva rettificato la dichiarazione Mod. Unico 2009 relativa ai redditi 2008, contestando cinque irregolarità ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. A.A. aveva accettato e pagato una rettifica e chiesto l’annullamento delle altre. Con provvedimento del 19 giugno 2012, ricevuto il 2 luglio, l’Ufficio aveva accolto solo in parte l’istanza, confermando il disconoscimento della detrazione per la figlia indicata a carico e di quella relativa agli interessi del mutuo per ristrutturazione della prima casa. Ne erano derivati una maggiore IRPEF di 605,49 euro, oltre interessi, e sanzioni di 189 euro, poi riscosse con cartella. Riuniti i ricorsi contro il diniego parziale di autotutela e la cartella, la CTP di Milano li aveva rigettati. La CTR Lombardia aveva dichiarato inammissibile l’appello perché, a suo avviso, non conteneva censure specifiche. In cassazione A.A. ha contestato anzitutto tale declaratoria; gli ulteriori motivi riguardavano omissioni sulle eccezioni di nullità e tardività dell’atto, sulla sua impugnabilità, sulle detrazioni e sulla celebrazione dell’udienza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: l’appello conteneva censure specifiche e, nel processo tributario, l’onere di impugnazione può essere assolto anche riproponendo le ragioni già svolte in primo grado, purché dal complesso dell’atto emerga la volontà di contestare la decisione. La CTR ha quindi errato nel dichiarare inammissibile il gravame e ha lasciato senza risposta la domanda del contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché assorbiti dall’accoglimento del primo e non specificamente riferibili alla decisione impugnata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa nel merito la spettanza delle detrazioni né la legittimità della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.
L’appello tributario non è inammissibile per difetto di specificità se, letto nel suo complesso, esprime in modo riconoscibile la volontà di contestare la decisione di primo grado. Le censure possono risultare anche implicitamente o dalla riproposizione delle argomentazioni già dedotte, poiché la norma va interpretata restrittivamente per non comprimere l’accesso alla giustizia.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.
La Corte richiama il criterio interpretativo restrittivo dell’art. 14 preleggi perché l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivi specifici limita l’accesso alla giustizia. Il requisito va quindi applicato in modo da consentire l’esame del merito quando dall’atto risulti la volontà di contestare la decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi d’appello si valuta considerando l’atto nel suo insieme, comprese premesse, esposizione e conclusioni; non è indispensabile una formulazione tecnica o analitica se le contestazioni sono comunque comprensibili.
- La riproposizione in appello delle ragioni già formulate in primo grado può soddisfare l’onere di impugnazione, purché risulti la volontà di contestare la decisione impugnata.
- L’inammissibilità per difetto di specificità va applicata restrittivamente: non deve impedire l’esame del gravame quando le critiche sono individuabili. Se l’appello è dichiarato inammissibile senza fondamento, le questioni di merito restano da decidere nel giudizio di rinvio e non possono considerarsi risolte dalla Cassazione.
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