Cassazione Penale, Ordinanza n. 12563/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati perché diretti contro una motivazione di merito già congruamente sviluppata e immune da evidenti vizi logici. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Dal testo emerge che le censure difensive riproponevano profili già esaminati e respinti nei precedenti gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione di appello fosse giuridicamente corretta, priva di manifeste illogicità e adeguatamente argomentata anche quanto alla valutazione delle deduzioni difensive e alla ricostruzione del fatto, descritto come evasione realizzata percorrendo circa 13 chilometri.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta e non presenti manifeste illogicità.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura del fatto o delle prove, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e logicamente coerente.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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