Cassazione Civile, Ordinanza n. 19704/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva convenuto in giudizio il condominio chiedendo di dichiarare la nullità e inefficacia di una deliberazione assembleare con cui erano stati approvati il piano di riparto delle spese per lavori edili, la costituzione di un fondo spese, sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni condominiali e il consuntivo dell'anno 2013. Il condominio aveva eccepito, tra l'altro, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'indeterminatezza della domanda e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere per effetto di una successiva delibera. Il Tribunale aveva ritenuto superata la questione della mediazione dopo un secondo invito a organismo abilitato e aveva rigettato la domanda nel merito. In appello l'attore aveva sostenuto la validità della mediazione, aveva contestato l'eccezione di cessazione della materia del contendere e aveva riproposto istanze istruttorie; la Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile perché i motivi non si confrontavano con la ratio della decisione di primo grado, che non aveva deciso nel senso indicato dall'appellante sulle questioni dedotte. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione delle statuizioni di inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non impugnata la parte di sentenza relativa alla mediazione e alla cessazione della materia del contendere; il condominio ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello: il primo motivo insisteva sulla validità della mediazione, ma la Corte territoriale aveva chiarito che la mediazione era stata ritenuta validamente esperita dopo il secondo invito del giudice, resosi necessario perché il primo organismo era non abilitato e coinvolgeva lo stesso ricorrente; il secondo motivo riproponeva la questione della cessazione della materia del contendere, ma la Corte d'appello aveva osservato che il Tribunale non aveva accolto tale eccezione, avendo invece rigettato la domanda nel merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La Corte ha inoltre precisato che, nelle cause di impugnazione di delibere assembleari condominiali, il valore va determinato in base all'atto impugnato e, se non determinabile, deve considerarsi indeterminabile.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in presenza dei presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Cass. n. 9068/2022
nelle impugnazioni di deliberazioni assembleari il valore della causa si determina sulla base dell'atto impugnato e non dell'importo del contributo alle spese dovuto secondo lo stato di ripartizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già chiarite dal giudice di merito.
- L'impugnazione di una sentenza d'appello deve censurare specificamente le ragioni decisive della decisione; la mera reiterazione delle difese svolte nei gradi precedenti, senza confutare i passaggi logico-giuridici della pronuncia, non è sufficiente.
- Nelle controversie aventi a oggetto l'impugnazione di delibere assembleari condominiali, il valore della causa si determina in relazione al contenuto dell'atto impugnato e, ove non sia possibile una quantificazione precisa, va qualificato come valore indeterminabile.
- Quando la mediazione obbligatoria è stata validamente rinnovata davanti a un organismo abilitato, la censura in cassazione non può fondarsi sulla sola contestazione del primo tentativo di mediazione se il giudice di merito ha escluso rilievo invalidante di tale primo episodio.
- L'eccezione di cessazione della materia del contendere è irrilevante ai fini dell'impugnazione se il giudice di primo grado non l'ha accolta e ha deciso la controversia nel merito; il motivo di gravame deve misurarsi con tale effettiva decisione.
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