Cassazione Penale, Ordinanza n. 32541/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo non proponibile in sede di legittimità e manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto con strappo aggravato, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. L'unico motivo di ricorso riguardava un asserito vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena inflitta. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni connessi alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta adeguata, in quanto fondata su un congruo riferimento agli elementi decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
La determinazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali, nell'esercizio di una discrezionalità sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge.
la discrezionalità del giudice di merito è esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La pena deve essere graduata considerando gli elementi rilevanti indicati dalla norma; è sufficiente una motivazione congrua riferita agli elementi decisivi o rilevanti.
furto con strappo aggravato
La norma è richiamata indirettamente attraverso la qualificazione del reato contestato; il testo non specifica l'ulteriore disposizione relativa all'aggravamento.
Massime di principio
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni derivanti dalle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità sulla motivazione.
- È adeguatamente motivata la decisione sul trattamento sanzionatorio quando il giudice di merito richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della pena, senza necessità di una disamina analitica di ogni singolo parametro.
- La mera doglianza relativa all'eccessività della pena, non accompagnata dalla dimostrazione di una motivazione mancante, illogica o incongrua, non è idonea a fondare un ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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