Sentenza n. 388/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Fondi n. 52079/P del 10 dicembre 2015, con cui è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di euro 2.500,00 per non aver ottemperato all’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 77/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di euro 2.500,00 per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Fondi che le ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per non avere ottemperato entro il termine di legge all’ordinanza di demolizione n. 77/2015. Ha dedotto, anzitutto, l’invalidità derivata dell’atto sanzionatorio, riproponendo le censure già formulate contro l’ordinanza di demolizione e sostenendo che le opere interessate fossero qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti alla demolizione. Ha inoltre dedotto l’assenza di un atto ufficiale di accertamento dell’inottemperanza, assumendo che il verbale della Polizia locale avesse natura meramente endoprocedimentale. Nel corso del giudizio ha rappresentato che, con sentenza n. 249/2022, passata in giudicato, il TAR aveva annullato l’ordinanza di demolizione presupposta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto decisiva la censura di invalidità derivata, senza necessità di esaminare autonomamente l’ulteriore doglianza sull’assenza di un atto ufficiale di accertamento dell’inottemperanza. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’ordine di demolizione inosservato sia valido ed efficace: non può essere sanzionata l’inottemperanza a un ordine originariamente inesistente o inefficace, ovvero divenuto inefficace per effetto di una pronuncia giurisdizionale o di autotutela. Poiché la precedente sentenza n. 249/2022 aveva annullato con efficacia di giudicato l’ordinanza di demolizione e tale illegittimità era stata tempestivamente dedotta nel presente giudizio, il vizio dell’atto presupposto si è trasmesso all’ordinanza sanzionatoria, quale atto presupponente, determinandone l’annullamento per invalidità derivata di tipo viziante. Il Comune di Fondi, non costituito, è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza presuppone indefettibilmente la perdurante validità ed efficacia dell’ordine di demolizione; l’annullamento dell’ordine demolitorio travolge, per invalidità derivata, la sanzione irrogata per la sua inosservanza.
Massime di principio
- La sanzione amministrativa prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 può essere irrogata solo quando l’ordine di demolizione inosservato sia valido ed efficace al momento rilevante per l’accertamento dell’inottemperanza.
- L’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione, divenuto definitivo, determina l’illegittimità derivata dell’ordinanza sanzionatoria adottata per la sua inosservanza, purché l’illegittimità dell’atto presupposto sia stata tempestivamente dedotta nel giudizio contro l’atto presupponente.
- Non può essere sanzionata l’inosservanza di un ordine demolitorio originariamente inesistente o inefficace, ovvero divenuto inefficace per effetto di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela.
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