Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07044/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della validità delle notificazioni delle prodromiche cartelle esattoriali e delle conseguenti intimazioni di pagamento relative all'IRPEF per gli anni 2006-2010. Il ricorrente deduce cinque motivi: omissione di decisione su tutte le questioni sollevate (art. 112 c.p.c.), omesso esame di fatto decisivo con particolare riferimento all'obbligo di invio e ricezione della raccomandata informativa quando la notifica sia stata consegnata a persona diversa dal destinatario, violazione dell'art. 60 lett. b-bis del DPR 600/1973 circa le modalità di consegna a terzi e la raccomandata informativa, violazione dell'art. 60 in ipotesi di irreperibilità relativa (necessità non solo di spedizione ma anche di prova di ricezione della raccomandata informativa), e violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 con riferimento alla prova del contenuto delle cartelle quando in giudizio sono prodotti solo estratti di ruolo e non gli originali o copie conformi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente con riferimento a quattro specifiche notificazioni ritenute affrontate in modo lacunoso dalla Commissione Tributaria Regionale: in particolare due notificazioni effettuate in ipotesi di irreperibilità relativa, per le quali la CTR non ha esaminato la prova della ricezione della raccomandata informativa, e due notificazioni consegnate a terza persona (Amato Rosario) in cui la CTR non ha valutato adequatamente gli adempimenti ex art. 60 lett. b-bis. Per tali quattro notificazioni la decisione impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte territoriale di secondo grado di Caltanissetta per nuovo esame nel rispetto dei principi indicati. Per il resto (in particolare le quattro notificazioni effettuate in mani proprie) il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto regolari le notifiche consegnate in mani proprie e fondata la prova mediante avviso di ricevimento conciliato con estratto di ruolo. La Corte ha inoltre disposto che, in sede di rinvio, siano regolate le spese di lite del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorso invocava omissione di pronuncia; la Corte ha verificato che la CTR aveva pronunciato, seppure sinteticamente, su ciascuna notificazione contestata e pertanto ha rigettato la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 60, lett. b-bis, Dpr n. 600/1973

    Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

    Nelle notificazioni a persona diversa dal destinatario si richiede il rispetto delle formalità previste (busta sigillata, ricevuta del consegnatario) e, secondo la Corte, occorre che la CTR valuti anche la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa per ritenere regolare la procedura.

  • art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    In tema di notifica della cartella esattoriale in mani proprie la prova del perfezionamento può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è valutazione di fatto del giudice e può essere comprovata anche attraverso la coerenza di numero e data con l'estratto di ruolo; non è necessario che sull'avviso di ricevimento sia indicato il numero della cartella.

  • art. 140 c.p.c.

    Nelle notificazioni per deposito presso la casa comunale (irreperibilità relativa) il momento di perfezionamento è collegato, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, al ricevimento della raccomandata informativa: pertanto la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa è decisiva e la CTR deve esaminarla.

  • Cass. sez. III, 21.6.2023, n. 17841 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza di legittimità confermativa del principio secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, valutato con riferimento all'estratto di ruolo, può provare la regolarità della notifica della cartella esattoriale; l'onere della prova contraria grava sul destinatario.

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale 'in mani proprie' è generalmente valida e la prova si può fornire mediante avviso di ricevimento della raccomandata, valutato in combinato con l'estratto di ruolo; non è necessario che l'avviso indichi il numero della cartella.
  • In caso di irreperibilità relativa e deposito presso la casa comunale (art. 140 c.p.c.), il perfezionamento della notificazione è connesso al ricevimento della raccomandata informativa: chi contesta la validità della notifica può ottenere accoglimento del rilievo se la documentazione sulla ricezione non è stata adeguatamente valutata dal giudice di merito.
  • Quando la notifica è consegnata a persona diversa dal destinatario (es. amico non convivente), devono essere rispettate le formalità previste dall'art. 60 lett. b-bis (busta sigillata, ricevuta del consegnatario) e occorre che sia accertato anche l'invio e la ricezione della raccomandata informativa; l'assenza di una valutazione di tali elementi può comportare la cassazione e il rinvio.
  • La produzione in giudizio di soli estratti di ruolo può non essere sufficiente a provare il contenuto delle cartelle quando il contribuente contesti specificamente gli atti; il giudice deve valutare se sia necessario esibire gli originali o copie conformi.
  • I giudici d'appello devono motivare espressamente sulla prova della ricezione della raccomandata informativa e sugli adempimenti formali nelle notifiche a terzi, pena il possibile accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.