Cassazione Civile, Sentenza n. 07050/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
AXA aveva chiesto il rimborso IRES relativo alla deducibilità dell'IRAP per gli anni 2009 e 2010 (ex art. 2 DL n. 201/2011 e art. 6 DL n. 185/2008). L'Amministrazione ha riconosciuto il diritto al rimborso ma ha corrisposto solo una parte (rimborso parziale). AXA ha impugnato il rimborso parziale davanti alla CTP, che le ha dato ragione, e la CTR ha confermato. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione sollevando due motivi: (1) il ricorso della società sarebbe stato inammissibile perché tardivo (i termini di impugnazione sarebbero dovuti decorrere dalla corresponsione del rimborso parziale e non dalla conoscenza successiva del diniego esplicito); (2) la CTR avrebbe erroneamente interpretato la disciplina della deduzione forfetaria del 10% (art. 6 DL 185/2008 e art. 7 D.lgs. 446/1997), sostenendo che per le imprese assicurative la deduzione spetti anche quando gli interessi passivi risultino inferiori agli interessi attivi, mentre l'Amministrazione riteneva che il presupposto oggettivo richieda un eccesso degli interessi passivi su quelli attivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato di AXA. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, se l'Amministrazione aveva prima comunicato l'accoglimento della richiesta senza indicare che sarebbe stato corrisposto solo un rimborso parziale (comunicazione del 29.5.2020), il contribuente poteva legittimamente attendersi il rimborso integrale e i termini per impugnare il mancato riconoscimento integrale decorrono dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza della reale entità del rimborso riconosciuto (cioè dalla comunicazione esplicita del 5.10.2020), non dalla semplice corresponsione parziale. Sul secondo motivo la Corte ha condiviso la valutazione della CTR: nella disciplina relativa alle imprese assicurative (coordinate con l'art. 7, comma 2, D.lgs. 446/1997) gli oneri e i proventi finanziari costituiscono componenti caratteristici della produzione e la deduzione forfetaria del 10% prevista dall'art. 6 DL 185/2008 deve essere letta in coordinamento con la particolare disciplina di cui all'art. 7 D.lgs. 446/1997 e con le indicazioni della circolare 8/E/2013. Di conseguenza la CTR non ha errato nel ritenere il diritto alla deduzione/rimborso nelle modalità riconosciute ad AXA. Sono state condannate le spese di lite a carico dell'Agenzia (Euro 10.000, oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 (art. 19 e art. 21)
Regole procedurali in materia di impugnazione degli atti tributari; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il rimborso parziale costituisce normalmente un rigetto implicito della parte non rimborsata e dunque è impugnabile nei termini ordinari, salvo che una comunicazione dell'amministrazione abbia legittimato l'aspettativa del contribuente sul rimborso integrale
D.Lgs. n. 446/1997 (art. 7, comma 2)
"gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare"
Per le imprese assicurative gli interessi passivi sono disciplinati specificamente: il regime contabile/fiscale li include in gran parte (96%) nella base imponibile IRAP, il che giustifica un coordinamento con la norma che prevede la deduzione forfetaria del 10% ai fini delle imposte sui redditi
DL n. 185/2008 (art. 6)
Introduce la disciplina (e, in combinato con successive modifiche, la parziale deducibilità dell'IRAP dall'IRES/IRPEF) secondo cui spetta una deduzione forfetaria pari al 10% in presenza di interessi passivi e oneri assimilati; la Corte ha ritenuto che tale norma vada letta e coordinata con la specifica disciplina delle imprese assicurative (art. 7 D.lgs. 446/1997)
DL n. 201/2011 (art. 2)
Rilevante per la domanda di rimborso (riferita alla deducibilità dell'IRAP) e per l'interpretazione coordinata con l'art. 6 DL 185/2008; la Corte ha considerato l'insieme normativo nel suo coordinamento con l'art. 7 D.lgs. 446/1997
D.P.R. n. 600/1973 (art. 36-bis e 36-ter)
Richiamati come modalità di accertamento con cui può essere quantificato il credito restitutorio; la Corte ha osservato che la modalità di quantificazione non incide sulla natura del rimborso parziale quale atto impugnabile
Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 13.4.2013
"... la nuova deduzione analitica sul costo del lavoro non fa venire meno la deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati"
La circolare fornisce indicazioni operative e interpretative coordinate: riconosce che, per il settore bancario e assicurativo, la deduzione forfetaria del 10% può operare in presenza di interessi passivi non dedotti per effetto del pro rata patrimoniale o dell'indeducibilità del 4% prevista dall'art. 6 D.lgs. 446/1997, supportando l'interpretazione favorevole al contribuente adottata dalla CTR
Giurisprudenza di Cassazione (ex plurimis: Cass. sez. V, n. 23157/2020)
Precedenti richiamati sul tema del rimborso parziale e del suo contenuto di rigetto implicito; la Corte ha applicato e distinto tali precedenti alla luce delle specificità del caso in cui l'amministrazione aveva precedentemente comunicato un accoglimento senza indicare la natura parziale del rimborso
Massime di principio
- Un rimborso parziale corrisposto dall'Amministrazione costituisce, di regola, un rigetto implicito per la parte non rimborsata ed è impugnabile nei termini ordinari (60 giorni), salvo che l'Amministrazione abbia precedentemente comunicato un accoglimento che abbia indotto il contribuente a ritenere che il rimborso sarebbe stato integrale: in tal caso i termini decorrono dalla conoscenza effettiva della reale entità del rimborso riconosciuto
- La data di corresponsione del rimborso non sempre fa partire il termine per l'impugnazione: rileva quando il contribuente abbia avuto conoscenza concreta e formale del diniego o della natura parziale del rimborso
- Nelle imprese bancarie e assicurative, le componenti finanziarie attive e passive sono spesso parte integrante della base imponibile IRAP (art. 7 D.lgs. 446/1997) e la deduzione forfetaria del 10% prevista dall'art. 6 DL 185/2008 va letta in coordinamento con tale disciplina specifica: pertanto la deduzione può trovare applicazione anche in presenza di interessi passivi nei conti tecnici anche se, in termini contabili, gli interessi passivi risultino inferiori agli interessi attivi
- Le interpretazioni amministrative (es. circolari) che chiariscono il coordinamento tra norme fiscali possono avere rilievo nel giudizio e nella determinazione delle aspettative legittime del contribuente
- In ricorsi per rimborso è importante conservare e documentare tutte le comunicazioni con l'Amministrazione (comunicazioni di accoglimento, ordini di pagamento, notifiche formali), poiché esse possono determinare il momento iniziale per la decorrenza dei termini di impugnazione
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