Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento del 15/04/2022 che aveva nuovamente annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP per somme nella disponibilità della Sunset srl fino a concorrenza di euro 521.440,72 (omesso versamento IVA per il 2017) e, in via subordinata, di beni nella disponibilità dell'amministratore. Il Procuratore ha censurato la decisione per inosservanza/erronea applicazione di norme (artt. 324, 623, 627 c.p.p., art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, art. 321 c.p.p.), sostenendo (i) che il giudice del rinvio non poteva introdurre nuovi motivi non trattati nella prima decisione (limiti del giudizio rescissorio) e (ii) che la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Ellade n. 36959/2021) non sarebbe automaticamente applicabile ai sequestri finalizzati alla confisca per equivalente in materia tributaria, potendo escludere l'obbligo di motivazione sul periculum in mora per misure di natura sanzionatoria.

La decisione

Il ricorso del Procuratore è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che: (1) il riesame ha carattere totalmente devolutivo e, una volta che la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame solo sul profilo del fumus commissi delicti imponendo una nuova valutazione sul fumus, il Tribunale in sede di giudizio rescissorio, se giunge a ritenere sussistente il fumus, conserva il potere di valutare anche il periculum in mora (nessuna preclusione se il periculum non era stato esaminato prima); (2) il principio affermato dalle Sezioni Unite (Ellade, n. 36959/2021) richiede che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca contenga una concisa motivazione anche sul "periculum in mora" e tale principio si applica anche alla confisca per equivalente in materia tributaria. Nel caso concreto il GIP aveva omesso qualsiasi motivazione sul periculum in mora; quindi l'annullamento del sequestro da parte del Tribunale del Riesame è stato confermato e il ricorso del P.G. è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 12-bis D.Lgs. 74/2000

    Riferito in quanto norma che disciplina il reato tributario e la confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che le garanzie motivazionali richieste per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca si applicano anche ai sequestri disposti sulla base di questa norma.

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)

    "il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del \"periculum in mora\""

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione sia sul fumus sia, quando pertinente, sul periculum in mora (ovvero sulla necessità di anticipare l'effetto ablatorio della confisca). Tale obbligo motivazionale vale anche per la confisca per equivalente.

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 6 e comma 9 richiamati)

    Sottolineato il carattere totalmente devolutivo del riesame: il Tribunale del Riesame può decidere anche su profili non enunciati dal ricorrente e valutare gli elementi esposti in udienza; ciò legittima la valutazione del periculum in sede di rinvio quando non era stato precedentemente scrutinato.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio per cui il giudice del rinvio deve uniformarsi al dictum della Corte di Cassazione per le questioni che essa ha deciso, ma conserva la possibilità di riesaminare i profili che non erano stati oggetto di giudicato (es. periculum se non precedentemente esaminato).

  • Sezioni Unite, sent. n. 36959/2021 (Ellade)

    "il provvedimento di sequestro preventivo ... deve contenere la concisa motivazione anche del \"periculum in mora\" ..."

    Principio di diritto secondo il quale la motivazione sul periculum è necessaria per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per assicurare proporzionalità e non trasformare la misura cautelare in strumento sproporzionato; il Collegio ha ritenuto applicabile tale principio anche ai sequestri per equivalente in materia tributaria.

  • Sez. 3, sent. n. 25657 del 27/05/2022

    "è l'esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento ... il giudice sarà tenuto a spiegare ... le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio"

    Conferma che, quando la legge condiziona la confisca a una pronuncia definitiva, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una spiegazione puntuale della ragione per cui non è possibile attendere la decisione definitiva; applicabile anche alla confisca per equivalente.

Massime di principio

  • Il riesame ha carattere totalmente devolutivo: il Tribunale del Riesame può esaminare, anche in sede di rinvio dopo annullamento parziale da parte della Cassazione, profili che non erano stati decisi in precedenza, purché non contrastino con il dictum della Corte di Cassazione.
  • Il giudizio cautelare si articola logicamente in due fasi (fumus commissi delicti / periculum in mora): il fumus è condizione assorbente; se la Cassazione ordina nuovo esame sul fumus, il giudice del rinvio, una volta constatata la sussistenza del fumus, può legittimamente valutare il periculum anche se non era stato oggetto di censura iniziale.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (compresa la confisca per equivalente nei reati tributari) deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora: l'assenza di tale motivazione è causa di illegittimità del provvedimento cautelare.
  • Per il pubblico ministero: quando si chiede sequestro finalizzato alla confisca è essenziale indicare e motivare perché non sia possibile attendere l'esito definitivo del processo (rischio di dissipazione, ostacolo all'esecutività della confisca, ecc.).
  • Per la difesa: è efficace la censura della carenza motivazionale sul periculum in mora, specie se la misura ablativa riguarda somme o beni la cui disponibilità può essere giustificata da circostanze quali procedure concorsuali o controllo giudiziario della società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.