Cassazione Penale, Sentenza n. 19619/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 300 c.p.p.: con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che avevano giustificato la misura cautelare non custodiale (obbligo di presentazione alla p.g.) la misura doveva ritenersi immediatamente venuta meno; 2) violazione e vizio di motivazione rispetto all'art. 442‑bis c.p.p.: la sentenza di condanna, emessa con rito abbreviato e non impugnata, dava diritto alla riduzione di un sesto della pena che, considerata la detrazione del tempo già scontato, avrebbe comportato l'effettiva estinzione della pena residua; 3) violazione e vizio di motivazione rispetto all'art. 274 c.p.p.: è stato dedotto che le esigenze cautelari erano venute meno per la condotta processuale e di riparazione del reo (comportamento corretto, scuse e risarcimento integrale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha affermato che il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale applicata in precedenza, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 18353/2011). Ha osservato che il codice di rito prevede discipline specifiche per la protrazione delle misure soltanto in relazione agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare e che, in assenza di norma tassativa, non può disporsi la prosecuzione di misure non custodiali oltre il giudizio di cognizione. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere che il passaggio in giudicato della condanna comporta la caducazione della misura cautelare non custodiale; la Corte ha ritenuto fondato il principio di immediata venuta meno della misura non custodiale una volta divenuta irrevocabile la condanna eseguibile.
Regola la riduzione di pena per la mancata impugnazione della sentenza abbreviata. Il ricorrente l'ha richiamata per dimostrare che, con la riduzione e il tempo già scontato, la pena residua sarebbe nulla; la Corte ha ritenuto tale motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari (comportamento, riparazione). La Corte ha ritenuto non necessario decidere sul punto essendo sufficiente il principio di caducazione della misura non custodiale per passaggio in giudicato.
Sez. U., n. 18353 del 31/03/2011 (Maida), Rv. 249480
Precedente di legittimità che afferma il principio secondo cui il passaggio in giudicato della condanna eseguibile comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale; richiamato come fondamento della decisione.
art. 656, comma 10 cod. proc. pen.
Citato nel provvedimento per spiegare che il codice disciplina puntualmente la protrazione di misure solo con riferimento agli arresti domiciliari; ciò è stato utilizzato per argomentare che non esiste norma che giustifichi la prosecuzione di misure non custodiali dopo il giudizio.
Richiamato nella motivazione per sottolineare che la disciplina di 'fungibilità' delle pene riguarda specificamente la custodia cautelare e non le misure non custodiali, rafforzando il principio che tali misure non possono essere prolungate oltre il giudizio in assenza di norma.
Menziato come riferimento alle pene accessorie nell'ambito della disciplina sulla prosecuzione delle misure; utilizzato per argomentare i limiti normativi alla protrazione delle misure cautelari non custodiali.
Massime di principio
- Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile determina la caducazione immediata delle misure cautelari non custodiali applicate per i fatti oggetto della condanna.
- La disciplina del codice processuale penale prevede regole specifiche per la protrazione delle misure solo in casi tassativi (ad esempio per gli arresti domiciliari); in assenza di norma esplicita non è legittimo protrarre altre misure non custodiali oltre il giudizio di cognizione.
- La riduzione di pena prevista dall'art. 442‑bis per la mancata impugnazione della sentenza abbreviata è rilevante per il calcolo della pena residua e può essere valorizzata dalla difesa per dimostrare l'estinzione della pena, ma la sua incidenza può risultare assorbita da questioni di rango più generale (es. caducazione automatica della misura).
- Nelle istanze difensive è utile documentare sia il tempo già scontato sia eventuali riduzioni di pena computabili: ciò può supportare richieste di revoca o conversione di misure cautelari anche quando la questione principale sia il passaggio in giudicato.
- Le esigenze cautelari devono essere valutate secondo i princìpi di necessità, proporzione e legalità; comportamenti riparatori del reo (risarcimento, scuse, condotta processuale corretta) possono contribuire alla valutazione di cessazione delle esigenze cautelari, ma non sostituiscono il principio per cui la legge stabilisce quando una misura possa proseguire.
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