Cassazione Civile, Ordinanza n. 33491/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due soci di una società avevano chiesto, in vista dell'impugnazione di alcune delibere assembleari e consiliari, la nomina di un curatore speciale della società ai sensi dell'art. 78 c.p.c. Il Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale aveva accolto l'istanza. La società aveva proposto reclamo contro tale nomina, ma la Corte d'appello di Venezia aveva dichiarato il reclamo inammissibile ritenendo che, in difetto di norma speciale, contro i decreti del giudice monocratico (anche se presidente di sezione) il reclamo dovesse proporsi al medesimo tribunale, e non alla corte d'appello. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che il reclamo avverso il provvedimento reso in volontaria giurisdizione da un presidente di sezione del tribunale dovesse essere deciso dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità del regolamento, ma la Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento necessario di competenza, ritenendo ammissibile il ricorso e fondata la censura. Ha cassato l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la nomina del curatore speciale, e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
Consente la nomina del curatore speciale nei casi di conflitto o di necessità di rappresentanza della parte.
È ritenuto esperibile il regolamento necessario di competenza anche contro la declaratoria di inammissibilità del reclamo in materia di volontaria giurisdizione.
In mancanza di previsione speciale, il reclamo contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio va proposto alla corte d'appello; il principio è valorizzato dalla Corte come regola generale.
Richiamato per coordinare il regime dei reclami nei procedimenti di volontaria giurisdizione con la disciplina generale dell'art. 739 c.p.c.
art. 739 c.p.c., primo comma, seconda parte
Consente il reclamo alla corte d'appello contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio.
Richiamato come espressione del principio generale per cui l'impugnazione si propone davanti al giudice superiore, salvo diverse previsioni speciali.
Menzi onato per escludere che la questione possa essere ricondotta alla translatio iudicii nel senso restrittivo dell'orientamento minoritario.
Citato quale esempio di previsione speciale che attribuisce il reclamo al collegio del medesimo tribunale per i provvedimenti monocratici cautelari.
Richiamato come esempio di previsione speciale che attribuisce al presidente della corte d'appello la competenza sul reclamo contro il decreto del presidente del tribunale.
Citato quale ulteriore conferma legislativa della scelta di devolvere alla corte d'appello il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti del presidente del tribunale in materia familiare.
art. 111 Cost.
Richiamato dal Pubblico Ministero per sostenere la non impugnabilità in sede di legittimità del provvedimento, ma la Corte non segue tale impostazione.
Massime di principio
- In materia di volontaria giurisdizione, se manca una previsione speciale che regoli diversamente il reclamo, il provvedimento emesso dal presidente del tribunale o da altro giudice monocratico va impugnato davanti al giudice superiore, secondo la regola generale del reclamo alla corte d'appello.
- L'erronea individuazione del giudice competente a decidere sul reclamo non determina automaticamente inammissibilità dell'impugnazione, quando il gravame sia comunque idoneo a instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di prosecuzione davanti al giudice competente mediante translatio iudicii.
- Avverso il provvedimento che dichiari erroneamente inammissibile un reclamo per asserita incompetenza del giudice adito è esperibile il regolamento necessario di competenza.
- I provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, anche se decisori sulla competenza, sono suscettibili di regolamento di competenza quando non abbiano carattere definitivo e la questione riguardi l'esatta individuazione del giudice chiamato a decidere l'impugnazione.
- La presenza di norme speciali che assegnano il reclamo al collegio del medesimo tribunale o a un giudice diverso conferma che, in assenza di deroga espressa, il criterio ordinario è quello del giudice superiore.
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