Sentenza del 06/05/2015 n. 9033 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sostenendo la violazione della Legge n. 289 del 2002, art. 15, comma 6. Secondo l'Amministrazione, la definizione agevolata del processo verbale di constatazione non si sarebbe perfezionata perché l'istanza di condono non avrebbe incluso un rilievo relativo a un costo di costruzione di lire 183.310.000, contenuto nel verbale e ritenuto idoneo a determinare maggiori imposte IRPEG e IRAP. La società ha replicato che tale importo era stato contabilizzato tra le immobilizzazioni, ma non era stato dedotto né aveva concorso alla determinazione dell'imponibile; pertanto, non costituiva un componente negativo rilevante ai fini della definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo valida la definizione agevolata effettuata dalla società ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 289 del 2002. Il costo contestato, infatti, non era divenuto un componente negativo fiscalmente rilevante e non aveva concorso alla determinazione dell'imponibile dell'esercizio, poiché la società aveva recepito il rilievo già in sede di dichiarazione dei redditi, presentata dopo la consegna del processo verbale di constatazione. Di conseguenza, l'istanza di definizione si fondava su dati coerenti con quelli contenuti nel verbale e il condono doveva ritenersi perfezionato. L'Agenzia delle entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.500 per compensi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1
Possono essere definiti [...] i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, all'entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.
La norma consente la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione non ancora seguiti da un avviso di accertamento o da un invito al contraddittorio, alle condizioni previste dalla disciplina del condono.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 6
La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1.
La definizione è inefficace solo quando l'istanza si basa su dati non corrispondenti a quelli del processo verbale. Non è necessario includere un rilievo che, pur menzionato nel verbale, non abbia prodotto effetti sulla determinazione dell'imponibile perché già correttamente recepito dal contribuente.
D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e 11
Le disposizioni sono richiamate per individuare gli inviti al contraddittorio che, se già ricevuti alla data rilevante, possono impedire l'accesso alla definizione prevista dall'art. 15 della Legge n. 289 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata di un processo verbale di constatazione, occorre verificare la corrispondenza sostanziale tra i dati utilizzati nell'istanza e quelli contenuti nel verbale.
- La mancata inclusione di un rilievo nel condono non rende automaticamente inefficace la definizione: bisogna accertare se quel rilievo abbia effettivamente inciso sulla determinazione dell'imponibile.
- Un costo contabilizzato ma non dedotto fiscalmente e non utilizzato per ridurre l'imponibile non costituisce necessariamente un componente negativo rilevante ai fini del condono.
- Quando il contribuente recepisce un rilievo già nella dichiarazione dei redditi, prima della definizione agevolata, l'istanza può correttamente limitarsi alle contestazioni che hanno prodotto effetti fiscali.
- In caso di contestazione dell'Amministrazione, è decisivo dimostrare documentalmente che il rilievo escluso dall'istanza non ha determinato una riduzione dell'imponibile né un minor carico fiscale.
Testo integrale
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