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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17572/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la domanda di rescissione del giudicato (e in subordine la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 c.p.p.) relativa alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 6/05/2022 divenuta irrevocabile il 17/10/2022. Il ricorrente deduceva: omissione di notifica dell'avviso di udienza preliminare al difensore di fiducia; irregolarita di notifica del decreto di rinvio a giudizio ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p.; mancati contatti effettivi con il difensore per effetto della detenzione sopravvenuta dal gennaio 2021; e che il mancato esercizio dell'impugnazione era dovuto a inadempienza del difensore, motivo che giustificava almeno la restituzione nel termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per genericita i primi due motivi, osservando che il ricorrente non ha spiegato come i vizi denunciati abbiano effettivamente pregiudicato la sua conoscenza del processo. Ha confermato che il ricorrente era a conoscenza dell'addebito (notifica dell'avviso di conclusione indagini il 17/01/2019) e della data dell'udienza (notifica il 10/02/2020), e che il difensore ha ricevuto la notifica del decreto di rinvio a giudizio ed era presente in udienza. Ha ritenuto non incidente ai fini della rescissione la mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore nominato in precedenza. Ha respinto la domanda di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 c.p.p., perché la mancata impugnazione non è stata dimostrata come conseguenza di caso fortuito o forza maggiore e la responsabilita del difensore non basta. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    La notifica puo' legittimamente essere effettuata al difensore quando l'elezione di domicilio del difensore precedente si rivela inidonea; la corretta notificazione al difensore di fiducia integra la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato

  • art. 175 c.p.p.

    comma 2 (nella formulazione vigente fino al 30/12/2022)

    La restituzione nel termine richiede l'esistenza di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito l'esercizio dell'impugnazione; la mera inazione o negligenza del difensore non rientra, senza specifiche allegazioni, in tali ipotesi

  • art. 629-bis c.p.p.

    Strumento invocabile per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da nullita; tuttavia occorre provare l'effettivo nocumento alla conoscenza del processo

  • Giurisprudenza Sezioni Unite 2021 (cfr. sentenza Lovric)

    Nullita assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e/o del difensore non possono essere dedotte tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, salvo far valere l'incolpevole mancata conoscenza tramite rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629-bis

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza richiede prova concreta e non allegazioni generiche: va dimostrato il nesso causale tra la nullita denunciata e la reale mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato
  • La notifica diretta all'imputato (es. avviso di conclusione indagini) e la notifica del decreto al difensore di fiducia sono elementi forti per ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento
  • L'omessa notifica di un atto al difensore nominato non comporta automaticamente rescissione se l'imputato stesso ha avuto conoscenza degli atti processuali o se il difensore successivamente ha ricevuto le notifiche e ha partecipato all'udienza
  • La procedura di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 c.p.p. richiede eventi di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito l'impugnazione; la semplice colpa o omissione del difensore non e' sufficiente senza specifiche allegazioni probatorie
  • In cassazione i motivi vaghi o generici che non esplicitano l'incidenza del vizio sulla conoscenza del processo sono inammissibili; occorre documentare con precisione tempistiche, notifiche e contatti effettivi

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