Cassazione Civile, Ordinanza n. 18387/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione forzata presso terzi fondata su un titolo esecutivo consistente in una sentenza di un giudice di pace che aveva condannato l'ente della riscossione al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, il giudice dell'esecuzione di un tribunale ha declinato la propria competenza indicando un diverso tribunale; a seguito di ciò un ulteriore giudice dell'esecuzione ha sollevato conflitto negativo chiedendo alla Corte di individuare il tribunale competente per l'esecuzione. Il ricorso sosteneva quindi la necessità di risolvere, con regolamento di competenza, il contrasto tra giudici dell'esecuzione circa l'individuazione del giudice competente. La questione, tuttavia, verteva non sulla potestas iudicandi, ma sul corretto svolgimento del processo esecutivo e sull'applicazione dell'art. 26-bis c.p.c., con impugnabilità del relativo provvedimento solo tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e successivo regolamento necessario contro la decisione resa su tale opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio per risolvere il conflitto tra giudici dell'esecuzione sull'individuazione del giudice competente nell'esecuzione forzata presso terzi. Ha ritenuto che il controllo sulla competenza esecutiva, in questo caso, non possa essere attivato direttamente con regolamento di competenza, perché il provvedimento del giudice dell'esecuzione è impugnabile dalle parti solo mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e solo la decisione su tale opposizione è poi impugnabile con regolamento necessario. Il conflitto riguardava il quomodo dell'esecuzione e non la potestas iudicandi.
Norme richiamate
La competenza nell'espropriazione presso terzi rileva nel quadro del regolare svolgimento del processo esecutivo, ma il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione non è direttamente impugnabile con regolamento di competenza d'ufficio.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla competenza è impugnabile dalle parti mediante opposizione agli atti esecutivi.
La sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi, sia di accoglimento sia di rigetto, è impugnabile secondo il regime indicato dalla Corte.
Cass. n. 38368 del 2021
Richiamata come precedente conforme a sostegno dell'inammissibilità del regolamento d'ufficio nel conflitto tra giudici dell'esecuzione.
Cass. n. 8172 del 2018
Richiamata come precedente conforme sulla distinzione tra potestas iudicandi e regolare svolgimento del processo esecutivo.
Cass. n. 21185 del 2017
Richiamata come precedente conforme sulla non proponibilità del regolamento di competenza d'ufficio in simili controversie esecutive.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che individua o nega la propria competenza non è direttamente impugnabile con regolamento di competenza d'ufficio, quando la questione attiene al regolare svolgimento dell'esecuzione e non alla potestas iudicandi.
- La tutela contro gli errori relativi alla competenza nell'esecuzione forzata presso terzi segue il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; solo la decisione resa sull'opposizione è suscettibile di regolamento necessario di competenza.
- Il conflitto tra giudici dell'esecuzione sull'individuazione del giudice competente per l'esecuzione integra una questione di quomodo dell'esecuzione e non di giurisdizione o di potestas iudicandi, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza promosso d'ufficio.
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