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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4568/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva annullato la precedente decisione del Tribunale collegiale che aveva attenuato la misura cautelare dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora. Cinieri contestava la motivazione del riesame per presunte violazioni degli artt. 274, lett. c), e 299 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e l'illogicità della decisione: in particolare sosteneva che il Giudice del dibattimento aveva correttamente valorizzato elementi a suo favore (consenso alla produzione di più verbali di sommarie informazioni, pagamenti rateali personali, cessazione dell'attività imprenditoriale già nel 2016, assenza di precedenti specifici e mancata contestazione in relazione ad altra società gestita), elementi che il Tribunale del riesame avrebbe ignorato o frainteso ritenendo, fra l'altro, che il consenso riguardasse un solo teste e che la misura attenuata fosse comunque inadeguata per il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la carenza motivazionale del Tribunale del riesame in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari nonostante il decorso degli anni dalle condotte contestate, richiamando il principio per cui, nella valutazione delle esigenze cautelari per il reato di bancarotta fraudolenta, il tempo da considerare è quello in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non la dichiarazione giudiziale di fallimento. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Bari per un nuovo esame con motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione delle esigenze cautelari personali; la Corte interpreta che, per misure connesse a bancarotta fraudolenta, il decorso del tempo va valutato con riferimento al momento in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non alla dichiarazione di fallimento, e che l'eventuale attenuazione può essere desunta dal tempo solo se accompagnata da elementi concreti e sintomatici del mutamento delle esigenze cautelari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Riguarda i requisiti e la motivazione degli atti giurisdizionali (in particolare delle ordinanze); la Corte ritiene che il Tribunale del riesame debba fornire motivazione adeguata e non apodittica circa la persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello del Pubblico ministero contro provvedimenti cautelari; nella vicenda è stato invocato dal PM per impugnare l'ordinanza di attenuazione e ottenere il ripristino di una misura più afflittiva.

  • Cass. pen., Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019 (Rolfo), Rv. 278046

    Precedente richiamato per il principio secondo cui, ai fini cautelari, il criterio temporale va fissato rispetto all'epoca delle condotte illecite e non alla dichiarazione di fallimento; conferma l'obbligo di motivazione specifica quando si mantiene una misura cautelare nonostante il decorso degli anni.

Massime di principio

  • Nella valutazione delle esigenze cautelari per reati di bancarotta fraudolenta il riferimento temporale rilevante è il momento in cui sono state poste in essere le condotte illecite, non la dichiarazione giudiziale di fallimento.
  • Il mero decorso del tempo non basta per ritenere attenuate le esigenze cautelari, ma il tempo può assumere rilievo se accompagnato da elementi concreti che denotino un mutamento effettivo del quadro di rischio (es. collaborazione, assenza di ulteriori condotte, difficoltà economiche non riconducibili a nuove attività illecite).
  • Il giudice che conferma o inasprisce una misura cautelare deve motivare in modo specifico e non apodittico perché le esigenze cautelari permangono, specie se le condotte contestate risalgono a tempo significativo prima del provvedimento.
  • La valutazione in sede di riesame non può limitarsi a enunciare conclusioni generiche (es. "esercita imprese commerciali") senza indicare fatti recenti e concreti che dimostrino il rischio di reiterazione.
  • Se la motivazione del provvedimento di riesame è carente, la strada corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame motivato, non la mera sostituzione automatica della misura.

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