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Sentenza

Sentenza n. 967/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1478/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.10.2024.

Giustizia amministrativa202600121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1478/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1478/2024, pubblicata il 31 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 ottobre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • sentenza n. 1478/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

    Costituisce il titolo giudiziale passato in giudicato del quale è stata chiesta l'esecuzione in sede amministrativa.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di una sentenza definitiva, la sua notificazione ai fini dell'esecuzione e la perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata.
  • In presenza di inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'ulteriore istanza della parte e a un nuovo inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur regolarmente intimata, non esegue il giudicato; esse possono comprendere anche la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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