Cassazione Penale, Sentenza n. 18701/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Terrafino impugnava la sentenza che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale in relazione alla Sothis s.r.l. (società fallita di cui era amministratore e socio al 70%). Sosteneva che le somme uscite dalla Sothis erano giustificate da un progetto commerciale con un network (Lastminute.com) e dall'apporto di know‑how e piattaforma, che la Sothis aveva ottenuto mutui per finanziare l'apertura di agenzie e che la mancata restituzione era dovuta a un mutato indirizzo del network e al fallimento di altre società; inoltre aveva concesso un immobile in garanzia a prova di buona fede. Chiedeva altresì la riqualificazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta distrattiva a bancarotta semplice (art. 217 l.f.), sostenendo che al più si tratterebbe di operazione imprudente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo integralmente riproduttivo di censure già valutate in appello e generico nella denunciata carenza di motivazione, non indicante con la necessaria specificità i profili di vizio ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa l'anomalia dell'assenza di un contratto che giustificasse la fuoriuscita delle somme e l'assenza di contropartite concrete per la Sothis, ravvisando il depauperamento societario. Ha rifiutato la riqualificazione in bancarotta semplice, affermando la sussistenza del dolo generico ex art. 216 l.f. (non richiesti la volontà di cagionare il fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 29/03/2022.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistente il dolo generico previsto dall'art. 216 l.f.: per questa fattispecie non è necessaria la volontà di causare il fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza, ma la consapevole destinazione del patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni sociali.
art. 217, comma 1, n. 2 legge fallimentare
art. 217, comma 1, n. 2 l.f.
La norma relativa alla bancarotta semplice è stata esclusa perché i fatti erano compatibili con una condotta dolosa e non con una mera imprudenza; quindi non è stata ritenuta applicabile la riqualificazione prospettata dal ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, c.1, lett. e) c.p.p.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorrente che denuncia vizi di motivazione deve indicare con specificità su quale profilo la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; denunce generiche e cumulativamente effettuate sono sanzionate con inammissibilità.
In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; la somma di Euro 3.000,00 è stata equitativamente determinata in relazione alla colpa nell'origine dell'inammissibilità.
giurisprudenza consolidata della Cassazione
richiami a Sez. U. n. 22474/2016 e giurisprudenza di Sez.5 (es. n. 47216/2019, n. 31997/2018 ecc.)
È richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nelle operazioni tra società di un gruppo, per escludere la natura distrattiva non basta allegare l'appartenenza al gruppo: l'interessato deve dimostrare l'esistenza di un vantaggio compensativo per la società depauperata, anche indiretto, concretamente idoneo a compensare gli effetti negativi dell'operazione.
Massime di principio
- La semplice appartenenza a un gruppo societario non giustifica operazioni che depauperano una società: chi le invoca deve provare un vantaggio concreto e specifico per la società colpita, non solo per il gruppo complessivo.
- In Cassazione i motivi che denunciano vizi di motivazione richiedono specificità: non è ammissibile un rimprovero generico che cumuli deficit di motivazione, contraddittorietà e illogicità senza indicare puntualmente le parti della motivazione contestate.
- Per la bancarotta fraudolenta distrattiva (art. 216 l.f.) è sufficiente il dolo generico consistente nella volontaria destinazione del patrimonio sociale a scopi diversi dalla garanzia delle obbligazioni; non è necessario provare la volontà di causare il fallimento o la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- La costituzione di garanzie personali (es. concessione di un immobile in garanzia) non prova automaticamente la buona fede o la legittimità dell'operazione; può essere valutata come indice del coinvolgimento dell'amministratore nell'operazione stessa.
- La richiesta di riqualificazione dell'addebito a titolo meno grave richiede che emerga con chiarezza e sulla base di elementi concreti la natura meramente imprudente dell'operazione; argomentazioni generiche non bastano a convincere il giudice di legittimità.
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