Cassazione Civile, Ordinanza n. 17949/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva presentato istanza di rimborso dei versamenti TARSU effettuati per gli anni 2008-2012, sostenendo di non doverli perché avrebbe smaltito in proprio i rifiuti speciali. L’istanza era stata respinta dall’ente locale e il diniego era stato confermato nei gradi di merito sul presupposto che la pretesa tributaria si fosse definitivamente consolidata, poiché la contribuente non aveva impugnato gli avvisi di pagamento e i solleciti di pagamento precedenti alla domanda di rimborso, considerati atti impositivi. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul processo tributario e sulla disciplina della TARSU, sostenendo che gli avvisi bonari o solleciti di pagamento non impugnati non possono cristallizzare la pretesa fiscale né precludere l’impugnazione del successivo diniego di rimborso di quanto pagato in eccedenza anno per anno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che gli atti non espressamente inclusi nell’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur potendo essere facoltativamente impugnati se contengono una specifica pretesa tributaria, non hanno effetto preclusivo ove non contestati. Di conseguenza, avvisi di pagamento e avvisi bonari non possono essere considerati atti idonei a rendere definitiva la pretesa e a impedire la successiva impugnazione del diniego di rimborso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Gli atti espressamente impugnabili sono quelli tipici; gli atti diversi possono essere impugnati facoltativamente se recano una pretesa tributaria ben individuata, ma la loro mancata impugnazione non determina consolidamento della pretesa.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza ulteriore sviluppo specifico nella motivazione della Corte.
art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina TARSU, senza una autonoma interpretazione sviluppata nel testo.
art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina TARSU, senza una autonoma interpretazione sviluppata nel testo.
artt. 35 e 43 d.lgs. n. 22 del 1997
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei rifiuti e al presupposto dell’imposta, senza specifica statuizione autonoma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
L’interesse ad agire sorge già al momento in cui il contribuente riceve la notizia della pretesa tributaria contenuta in un atto che la esplicita.
Massime di principio
- In materia tributaria, gli atti dell’ente impositore che rendono nota al contribuente una pretesa fiscale specifica, pur non rientrando tra gli atti tipici elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, sono facoltativamente impugnabili.
- La mancata impugnazione di un atto facoltativamente impugnabile non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria né preclude la contestazione successiva della medesima pretesa quando essa sia reiterata con un atto tipico impugnabile.
- Se viene successivamente emesso un atto tipico di accertamento o comunque un atto impugnabile in via necessaria, il giudizio rilevante è quello instaurato contro tale atto, che assorbe la cognizione sulla pretesa per ogni suo profilo.
- Un diniego di rimborso fondato sulla supposta definitività della pretesa non può reggersi sul solo fatto che il contribuente non abbia impugnato avvisi bonari o solleciti di pagamento non tipizzati come atti impositivi definitivi.
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