Cassazione Penale, Sentenza n. 30233/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la liberazione anticipata per il periodo dal 30/07/2014 al 30/01/2015. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta ritenendo ostativa la comunicazione della Direzione distrettuale antimafia sulla persistenza di collegamenti della detenuta con la criminalità organizzata. In cassazione la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice ha meramente recepito la comunicazione senza svolgere il necessario vaglio critico e non ha considerato la regolarità del suo comportamento in detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 4-bis, comma 3-bis, dell'Ordinamento penitenziario e la giurisprudenza (che afferma che la comunicazione del Procuratore nazionale o distrettuale non è vincolante). Ha constatato l'assenza nel provvedimento impugnato del necessario 'vaglio critico' e del riscontro di elementi concreti e di prossimità temporale idonei a comprovare la persistenza dei legami con la criminalità organizzata. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 3-bis, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La norma preclude l'accesso a particolari benefici quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; tuttavia tale comunicazione non vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica critica basata su elementi concreti e sulla vicinanza temporale delle manifestazioni di collegamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 1030/1993 Mezzatesta; Sez. 1, n. 16374/2015 Ruggeri; Sez. 1, n. 49130/2013 Spiritoso; Sez. 1, n. 4195/2009 Calcagnile; Sez. 1, n. 53394/2018 Menna)
Costante indirizzo secondo cui l'opinione del Procuratore nazionale o distrettuale non è vincolante; il giudice deve effettuare un specifico e motivato vaglio critico, verificando dati concreti e la vicinanza temporale tra le manifestazioni dei collegamenti e il periodo di detenzione per il quale si chiede il beneficio.
Massime di principio
- La comunicazione del Procuratore nazionale o distrettuale circa collegamenti con la criminalità organizzata non esaurisce la valutazione: il giudice deve verificarla criticamente e motivare il proprio convincimento.
- Il diniego di benefici (compresa la liberazione anticipata) è legittimo solo se il giudice riscontra elementi concreti, non semplici affermazioni, che dimostrino la persistenza di contiguità criminale e la loro prossimità temporale al periodo per cui si chiede il beneficio.
- La mera ricezione e ripetizione di una comunicazione antimafia senza spiegare il riscontro probatorio costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il comportamento regolare in detenzione è un elemento valutabile dal giudice e deve essere adeguatamente preso in considerazione nella valutazione complessiva dei benefici.
- In situazioni simili il giudice deve ricercare e indicare nel provvedimento le fonti e i fatti (es. indagini, elementi testimoniali, temporaneità degli eventi) che giustificano il rifiuto del beneficio, pena la riforma in sede di legittimità.
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