Cassazione Penale, Ordinanza n. 21349/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'impugnazione è risultata aspecifica e quindi inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 24/04/2024. L'unico motivo dedotto censurava il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p.: le deduzioni erano generiche, non indicavano gli elementi posti a fondamento della censura e non consentivano al giudice di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità. La decisione richiama la nozione di genericità sia intrinseca sia estrinseca del motivo di impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come parametro del mancato proscioglimento invocato dal ricorrente; la Corte non ne valuta il merito perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
stabilisce il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso quando le censure siano generiche o apparenti.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico sia nel contenuto sia nel rapporto con la motivazione della decisione impugnata: non basta una doglianza assertiva o meramente apparente.
- La genericità del motivo può essere valutata in senso intrinseco, quando mancano ragioni di fatto e di diritto idonee a sorreggere la censura, e in senso estrinseco, quando non vi è correlazione tra la complessità della decisione impugnata e la struttura della critica proposta.
- Quando il ricorso non consente di individuare con precisione i rilievi mossi contro la sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve dichiararne l'inammissibilità senza affrontare il merito della richiesta di proscioglimento.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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