Cassazione Penale, Ordinanza n. 36728/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. In particolare, la difesa chiedeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 49 c.p. sostenendo che il documento non fosse idoneo a integrare il reato, oppure, in subordine, la riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. La Corte di merito aveva invece ritenuto che il documento fosse stato più volte utilizzato dall'imputato senza che ne fosse rilevata la falsità, sicché l'alterazione, pur imperfetta, non era manifesta e il documento era idoneo a trarre in inganno; aveva inoltre qualificato l'imputato come quantomeno coautore del falso, avendo contribuito alla formazione del documento fornendo fotografia e generalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse immune da vizi logici e fondata su corretti argomenti giuridici, sia nel respingere la richiesta di assoluzione ex art. 49 c.p., sia nel confermare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 497-bis, comma 2, c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie è stata ritenuta integrata perché l'imputato aveva contribuito alla formazione del documento di identificazione falso fornendo fotografia e generalità, risultando quindi quantomeno coautore del falso.
La meno grave ipotesi è stata esclusa, non essendo il fatto riconducibile a tale previsione secondo la valutazione del giudice di merito confermata dalla Corte di cassazione.
La richiesta di assoluzione fondata sulla inesistenza o inidoneità del reato impossibile è stata respinta, poiché il documento, pur imperfetto nell'alterazione, non era manifestamente falso ed era idoneo a trarre in inganno.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la motivazione sulla responsabilità è inammissibile se la sentenza di merito espone in modo logicamente coerente le ragioni dell'affermazione di colpevolezza e applica correttamente i criteri giuridici rilevanti.
- Ai fini dell'esclusione del reato impossibile ex art. 49 c.p., non basta che la falsificazione presenti imperfezioni: occorre che l'alterazione sia tale da rendere il falso manifestamente inidoneo a ingannare.
- In materia di documenti di identificazione falsi, la partecipazione alla formazione del documento mediante il rilascio di fotografia e generalità può integrare un contributo causale sufficiente a fondare la responsabilità come coautore del falso.
- La riqualificazione in una fattispecie meno grave va esclusa quando il giudice di merito accerti, con motivazione non illogica, elementi che dimostrano la più grave configurazione contestata.
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