Ordinanza n. 3262/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della concessione a favore del consorzio appellante
Esito
Favorevole al resistente (concorrente appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio aggiudicatario ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado dell'impresa concorrente e annullato l'aggiudicazione in suo favore. In appello è stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo non espone nel dettaglio i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che le questioni da essi poste necessitano di approfondimento nella fase di merito. Il pregiudizio dedotto consisteva nel rischio che, senza sospensione, l'amministrazione aggiudicasse la concessione alla terza classificata, la quale avrebbe potuto avviare investimenti prima della decisione sull'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato aveva natura meramente patrimoniale, era integralmente ristorabile per equivalente e non presentava effettivi profili di attualità. In particolare, il rischio di una nuova aggiudicazione alla terza classificata risultava scongiurato dalla misura interinale adottata nel connesso giudizio d'appello promosso dalla prima classificata: in considerazione della stagione balneare in corso e del bilanciamento degli interessi, il gestore attuale è stato lasciato nella disponibilità dell'area in concessione, soluzione ritenuta adeguata alla tutela dell'interesse pubblico all'efficiente gestione del demanio marittimo. Le questioni relative ai motivi d'appello sono state riservate alla fase di merito, rinviata a udienza pubblica nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio dedotto è esclusivamente patrimoniale, integralmente ristorabile per equivalente e privo di effettiva attualità.
- La valutazione dell'attualità del periculum deve tenere conto anche delle misure interinali adottate in giudizi connessi, qualora esse neutralizzino concretamente il rischio posto a fondamento della domanda cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla gestione di un'area demaniale, può essere preferita la continuità del gestore attuale quando tale soluzione risulti, avuto riguardo alle circostanze concrete, maggiormente idonea a tutelare l'interesse pubblico all'efficiente gestione del demanio.
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