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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12858/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello emessa in sede di rinvio, limitatamente alla rideterminazione della pena dopo che questa Corte aveva già disposto un annullamento con rinvio per effetto dell'assoluzione intervenuta per alcuni capi di imputazione. Il ricorrente deduceva, da un lato, la mancata disapplicazione della recidiva e, dall'altro, un vizio di violazione di legge nella dosimetria della pena, sostenendo che il ricalcolo sarebbe stato erroneo. Le parti civili hanno depositato memoria difensiva con nota spese chiedendo la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto la censura sulla recidiva inammissibile perché relativa a un profilo ormai coperto da giudicato; ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza sulla pena, osservando che il giudice del rinvio aveva correttamente ricalcolato la sanzione in rapporto alla gravità dei fatti residui di condanna e anche all'intensità del dolo, secondo un apprezzamento discrezionale ex art. 133 c.p. non sindacabile in cassazione. È stata infine respinta la richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese, perché il ricorso verteva solo sulla pena e non su pretese civilistiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese, rilevando che il ricorso atteneva esclusivamente alla quantificazione della pena ed era quindi estraneo alle pretese civilistiche, peraltro non sviluppate nella memoria.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per il giudizio discrezionale sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo nella determinazione della pena; tale valutazione, se condotta in modo coerente con i criteri legali, non è censurabile in sede di legittimità.

  • cod. pen.

    Richiamo generico al codice penale, nel contesto della valutazione della pena e della recidiva.

Massime di principio

  • La doglianza che investe un punto ormai coperto da giudicato è inammissibile in cassazione, anche se prospettata come violazione di legge.
  • Il giudice del rinvio, quando sia chiamato a rideterminare la pena dopo un annullamento parziale, deve commisurarla ai soli fatti residui di condanna, valutandone la gravità complessiva e gli indici normativi pertinenti.
  • La valutazione discrezionale del giudice di merito sull'intensità del dolo e sugli altri criteri di cui all'art. 133 c.p. non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o illegale.
  • Le richieste di liquidazione delle spese delle parti civili non possono essere accolte quando il ricorso riguarda esclusivamente la pena e non incide su pretese civilistiche, specie se la memoria difensiva non sviluppa specifiche richieste sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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