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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17913/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e da questa accettata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il ricorso proposto contro la sentenza di appello, la quale aveva a sua volta rigettato la domanda diretta ad accertare la nullità di un contratto di mutuo garantito da ipoteca su immobili poi divenuti di proprietà della ricorrente. Avverso tale ordinanza era stato proposto un ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Tuttavia, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata alla controparte costituita, che vi ha apposto visto e assenso. Non risultano esaminati nel merito ulteriori motivi, poiché la definizione è intervenuta per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma richiamata quale base del ricorso avverso l'ordinanza, nel quadro della revocazione della decisione di legittimità

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come motivo/mezzo di revocazione della sentenza o ordinanza di cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve essere notificata alla controparte costituita; qui la rinuncia è stata ritualmente notificata e assentita

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio e la regolazione delle spese in caso di rinuncia

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alla controparte costituita e da questa accettata o comunque non contestata nei termini richiesti dalla norma richiamata, comporta l'estinzione del processo.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non affronta i motivi di merito o di legittimità dedotti nel ricorso originario.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese, secondo la disciplina applicabile e le circostanze del caso.
  • Il ricorso per revocazione avverso una decisione di cassazione può essere definito in rito senza esame delle censure qualora intervenga rinuncia validamente perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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