Cassazione Civile, Ordinanza n. 21210/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh, entrato clandestinamente in Italia, aveva presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale, con contestuale diniego del permesso di soggiorno. Dopo aver continuato a permanere in Italia, egli aveva reiterato la richiesta dopo circa due anni; anche questa seconda domanda era stata rigettata dalla Commissione, che aveva tentato inutilmente di notificare l'esito per irreperibilità dell'interessato. Successivamente la Questura aveva disposto l'espulsione e il provvedimento era stato confermato dal Giudice di pace. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato la pendenza della seconda domanda di protezione al momento dell'espulsione, in violazione della regola secondo cui lo straniero non può essere espulso fino alla definizione della domanda; (2) violazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 3 della L. n. 25/2008, assumendo che il Questore avesse disposto l'espulsione senza attendere una decisione nel merito della domanda di protezione, come se avesse egli stesso deciso sull'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva dimostrato di aver sottoposto la questione al Giudice di pace e, comunque, infondato poiché la seconda istanza non era pendente al momento dell'espulsione: era già stata decisa negativamente dalla Commissione territoriale, essendo solo rimasta senza esito la notificazione per irreperibilità del richiedente. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mancava l'allegazione della pendenza dell'istanza al momento del provvedimento espulsivo, e dagli atti risultava invece il già avvenuto rigetto della seconda domanda. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 10 Cost.
Richiamato dal ricorrente come norma costituzionale di tutela dello straniero, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione alla luce del fatto che la domanda di protezione era già stata decisa dalla Commissione territoriale.
art. 3 L. n. 25/2008
Invocato per sostenere il divieto di espulsione prima della definizione della domanda di protezione; la Corte ha escluso l'applicabilità della censura perché la domanda non era più pendente al momento dell'espulsione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra di avere previamente dedotto il fatto o la questione al giudice di merito, poiché manca la decisività del fatto non esaminato in sede di legittimità.
- Il divieto di espulsione dello straniero opera solo finché la domanda di protezione internazionale sia effettivamente pendente; se l'istanza è già stata decisa dalla Commissione territoriale, il provvedimento espulsivo non può essere censurato assumendo una pendenza ormai cessata.
- La mancata notificazione dell'esito della domanda di protezione per irreperibilità dell'interessato non equivale alla pendenza della domanda, quando dagli atti risulti che la Commissione abbia già adottato una decisione di rigetto.
- La censura di violazione di legge deve essere sorretta da una allegazione coerente dei fatti costitutivi della violazione dedotta; in difetto, il motivo è inammissibile.
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