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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10264/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento che confermava la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di disciplina in data 8/01/2020. Deduce due motivi principali: 1) violazione dell'art. 81 del d.p.r. 230/2000 per aver subito la contestazione materiale dell'addebito da parte del Comandante della polizia penitenziaria e non personalmente dal Direttore dell'istituto, con conseguente vulnus al diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 38 della L. 26 luglio 1975, n. 354 per carenza di motivazione e omessa indicazione della norma violata nella contestazione disciplinare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il regolamento (art. 81 d.p.r. 230/2000 e altre disposizioni) consente la distribuzione delle competenze e la delega di atti amministrativi, per cui il Direttore, pur avendo la competenza sull'avvio del procedimento, poteva delegare la contestazione materiale anche al Comandante della polizia penitenziaria; il comma 3 dell'art. 81 non esclude tale delega ma riconosce semplicemente che il Direttore puo svolgere personalmente accertamenti. L'art. 39 L. 354/1975 limita la sostituzione del Direttore nel consiglio di disciplina solo in caso di legittimo impedimento, ma ciò non impedisce la delega di atti istruttori. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la contestazione del fatto (aver colpito con schiaffi e calci altro detenuto nella palestra) fosse sufficientemente precisa e specifica da garantire il diritto di difesa, sicchè l'omessa indicazione formale della norma violata non ha comportato pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 d.p.r. 230/2000

    Prevede la ripartizione delle competenze tra operatori penitenziari e consente che il Direttore svolga personalmente o tramite personale dipendente accertamenti sul fatto; la Corte interpreta la norma come compatibile con la delega della contestazione materiale ad altro personale subordinato, senza ledere il diritto di difesa, salvo diversa esclusione espressa.

  • art. 74, comma 5 d.p.r. 230/2000

    Richiamato a supporto dell'idea che il regolamento prevede una distribuzione delle competenze tra operatori penitenziari in relazione alla natura dell'atto; conferma la possibilità di delega di funzioni amministrative nel procedimento disciplinare.

  • art. 39 L. 26 luglio 1975, n. 354

    Stabilisce regole sul Consiglio di disciplina e prevede che il Direttore possa essere sostituito nel consiglio solo in caso di legittimo impedimento; la Corte interpreta questa disposizione come un caso eccezionale che limita la sostituzione, ma non ostacola la delega di atti istruttori o di contestazione materiali antecedenti la seduta del Consiglio.

  • art. 3 regolamento (d.p.r. 230/2000)

    Attribuisce al Direttore i poteri di organizzazione, coordinamento e controllo delle attività dell'istituto, giustificando la possibilita di delegare atti operativi al personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

  • art. 2, comma 1 regolamento (d.p.r. 230/2000)

    Prevede che il Direttore assicuri il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale secondo le competenze; la Corte ne trae conferma della legittimità della delega di funzioni operative al personale subordinato.

  • art. 38 L. 26 luglio 1975, n. 354

    Citata dal ricorrente come norma la cui violazione sarebbe valsa a fondare il motivo per carente motivazione; la Corte ritiene che la mancanza dell'indicazione formale della norma violata sia assorbita dalla chiara e specifica indicazione del fatto addebitato e quindi non pregiudichi il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La contestazione materiale dell'addebito disciplinare puo essere delegata dal Direttore a personale penitenziario subordinato, inclusi il Comandante, salvo che una norma espressa escluda la delega per quel determinato atto.
  • L'avvio del procedimento disciplinare e le competenze di decisione spettano al Direttore, ma gli atti istruttori possono seguire la normale disciplina della delega amministrativa se non viene dimostrato un pregiudizio concreto per il diritto di difesa.
  • L'omessa indicazione formale della norma violata nella contestazione disciplinare puo essere sanata da una descrizione chiara, precisa e specifica del fatto addebitato: il requisito essenziale e la conoscenza puntuale dell addebito per esercitare la difesa.
  • Per ottenere l'annullamento di una sanzione disciplinare per vizi procedurali e necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito nel diritto di difesa, non basta l'asserita irregolarita formale.
  • La sostituzione del Direttore nel Consiglio di disciplina e regolata restrittivamente (solo per legittimo impedimento): cio non impedisce pero la delega di atti istruttori antecedenti al procedimento decisionale del Consiglio.

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