Cassazione Penale, Sentenza n. 15689/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Veronesi ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva respinto la sua richiesta di ripristino della sospensione condizionale della pena (2 anni) concessagli con sentenza del 25/02/2020 e revocata con ordinanza del 03/05/2024. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 163, 168 e 169 c.p., sostenendo che la revoca fosse ingiustificata perché, al momento della concessione della successiva sospensione, gli effetti estintivi relativi a una precedente sentenza (Tribunale di Bologna) si erano già verificati (ai sensi dell'art. 167 c.p.), per cui avrebbe dovuto trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza Marchianò (Sez. 1, n. 21603/2024).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la revoca ex art. 168, terzo comma, c.p. (introdotto dalla legge 26/03/2021, n.128) quando la sospensione condizionale sia stata concessa in violazione dei limiti di reiterabilità (art. 164, ultimo comma) e i precedenti ostativi fossero ignoti al giudice che aveva concesso il beneficio. Ha chiarito che il principio richiamato dal ricorrente (Marchianò) non si applica al caso di specie perché non si configura una situazione in cui l'effetto estintivo ex art. 167 c.p. abbia consolidato l'impossibilità di esecuzione prima della revoca; inoltre l'estinzione del reato non cancella tutti gli effetti penali della condanna che, ai fini della verifica dei presupposti per la concessione della sospensione, devono essere comunque considerati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, terzo comma, cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena se essa è stata concessa in violazione dei limiti di reiterabilità; tale revoca può essere disposta anche in sede di esecuzione se i precedenti ostativi erano ignoti al giudice che concedette il beneficio.
legge 26 marzo 2021, n. 128
Ha introdotto la modifica che include il terzo comma dell'art. 168 c.p., rendendo possibile la revoca della sospensione quando il beneficio è stato concesso in violazione dei limiti di reiterabilità.
art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Stabilisce i limiti di reiterabilità dei benefici; la sua violazione può costituire causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Disciplina l'estinzione del reato per decorso del periodo di prova della sospensione e l'impossibilità di esecuzione della pena una volta che si siano verificate le condizioni previste; la Corte precisa che l'effetto di estinzione è rilevante ma non cancella automaticamente tutti gli effetti penali della condanna ai fini del riconoscimento di precedenti.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168, terzo comma, c.p.; pertanto la revoca può avvenire anche in sede esecutiva.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato in determinate ipotesi; la Corte cita la giurisprudenza che considera la sentenza di applicazione della pena come precedente anche se il reato cui si riferisce è stato estinto ai sensi di tale disposizione.
Riferito dalla Corte con riguardo alla possibilità di subordinare la concessione della sospensione a obblighi (es. misure) quando rilevano precedenti; indica che gli effetti della precedente condanna possono incidere sulla concessione del nuovo beneficio.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità o rigetto e, applicata nel caso, ha determinato l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali nonché una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate dal ricorrente nella censura; tuttavia la decisione della Corte si è concentrata sull'interpretazione e applicazione dell'art. 168 (terzo comma) e dell'art. 167 c.p., senza riconoscere fondatezza alle doglianze mosse con riferimento a tali disposizioni.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p. è legittima anche in sede esecutiva quando il beneficio sia stato concesso in violazione dei limiti di reiterabilità e i precedenti ostativi erano ignorati dal giudice che lo concesse.
- Il giudice che decide sulla revoca deve acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per verificare la sussistenza dei precedenti ostativi; se le cause ostative erano documentate e note al giudice concedente, la revoca non è ammissibile per i limiti del principio devolutivo.
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. è un effetto importante ma non elimina automaticamente tutti gli effetti penali della condanna; tali effetti residui possono essere rilevanti come precedenti ai fini della valutazione per future sospensioni condizionali.
- Il principio secondo cui la revoca non può intervenire una volta che il beneficio si è consolidato per effetto dell'estinzione (sentenza Marchianò) trova applicazione solo nelle ipotesi in cui l'effetto estintivo abbia già reso impossibile l'esecuzione della pena e il beneficio sia ormai irreversibilmente consolidato; non è estendibile a situazioni diverse senza verifica delle condizioni temporali e sostanziali.
- In casi simili, per tutelare la stabilità della situazione giuridica del condannato, occorre valutare l'irreversibilità dell'effetto estintivo e se la revoca costituirebbe un rimedio sproporzionato rispetto al trascorrere del tempo e alla finalità rieducativa del beneficio.
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