Cassazione Penale, Sentenza n. 34886/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Donato Busacca ai sensi dell'art. 630 c.p.p. La revisione era stata chiesta con riferimento alla condanna inflitta dal GIP del Tribunale di Ragusa il 29/10/2015 (per il reato di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1 n.2 e comma 2 del R.D. 16/3/1942 n.267, in qualità di legale rappresentante della Biosol s.r.l., per sottrazione/distruzione o mancata consegna dei libri contabili) e si fondava sull'apparente inconciliabilità tra tale condanna e la sentenza del Tribunale di Ragusa del 9/11/2018 (assoluzione nei confronti dello stesso Busacca per fatti analoghi riguardanti la Piana Verde cooperative, dovuta al fatto che un incendio del marzo 2013 aveva distrutto i locali e le scritture). Il ricorrente ha inoltre prodotto come "prova nuova" le dichiarazioni della moglie, che attesterebbero che la sede operativa della Biosol e le scritture si trovavano nella stessa contrada (Pozzo Bollente) andata a fuoco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché palesemente infondato. Ha confermato il principio secondo cui la revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p. è ammissibile solo quando esista una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati in due decisioni irrevocabili, non quando le pronunce divergano nella valutazione giuridica di fatti sostanzialmente ricostruiti in termini identici. La Corte ha ritenuto che la differenza tra la sentenza di condanna e quella di assoluzione riguardasse valutazioni diverse del medesimo quadro fattuale e non ricostruzioni oggettivamente inconciliabili. Ha inoltre escluso la rilevanza della testimonianza della moglie come "prova nuova" idonea a invertire la valutazione già operata. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la revisione è arrecata per "inconciliabilità" quando sussista una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle due decisioni irrevocabili; non è invece strumento per censurare una diversa valutazione giuridica o una diversa valutazione delle stesse prove.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento a titolo di somma in favore della Cassa delle ammende, a seguito della declaratoria di inammissibilità.
R.D. 16 marzo 1942 n.267 (art. 223, art. 216, art. 237)
Norme sostanziali richiamate a indicare i reati oggetto dei procedimenti originari: sottrazione/distruzione o mancata consegna di libri e scritture contabili; sono il fondamento delle pronunce di condanna/assoluzione confrontate nel procedimento di revisione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione (limiti procedurali nella riproduzione dei motivi), ossia alla correttezza formale della esposizione dei motivi impugnatori.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Citata in riferimento al principio secondo cui in caso di impugnazione "irrituale" possono essere irrogate sanzioni (profili di colpa) e somme a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammessa soltanto quando emerga una oggettiva e materiale incompatibilità tra i fatti storici accertati in due decisioni irrevocabili; differenze di valutazione giuridica o di apprezzamento delle stesse prove non bastano.
- Non costituisce "prova nuova" ammessa in revisione la testimonianza o la documentazione la cui ammissione mira solo a ottenere una diversa valutazione di prove già valutate nella sentenza di condanna.
- Quando si invoca la revisione occorre dimostrare che le ricostruzioni fattuali sono inconciliabili in termini oggettivi (diversa temporalità, luogo o modalità del fatto), non soltanto che una sentenza ha ritenuto più probabile una spiegazione alternativa.
- Le dichiarazioni di persone prossime all'imputato (es. congiunti) hanno rilevanza limitata come "nuove prove" se servono unicamente a riformulare la valutazione probatoria già compiuta.
- Chi propone ricorsi di revisione infondati corre il rischio di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi necessario valutare attentamente la novità e la portata probatoria degli elementi prodotti.
- In casi che coinvolgono la conservazione di scritture contabili, è determinante la prova diretta e documentale sulla sede effettiva di custodia e sulla tempestività delle consegne a curatori/commissari: affermazioni generiche sulla distruzione non sostituiscono dimostrazioni oggettive.
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