Cassazione Civile, Ordinanza n. 31778/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per l'ampliamento del cimitero comunale. L'impresa appaltatrice agiva per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, che aveva annotato con riserve e perizie di variante. Il tribunale aveva ritenuto responsabile il Comune per due principali cause dell'andamento anomalo: la presenza di una servitù di elettrodotto non segnalata nel progetto e il ritardo nella nomina del collaudatore in corso d'opera e nel deposito degli atti progettuali presso il Genio civile. La corte d'appello aveva parzialmente accolto il gravame del Comune solo sulla questione della servitù, ma aveva confermato la responsabilità dell'ente per la mancata trasmissione dei grafici relativi ai calcoli strutturali e statici e per il ritardo nel deposito presso il Genio civile. Nel ricorso per cassazione il Comune deduceva un unico motivo: violazione e falsa applicazione della legge n. 109/1994, come modificata dalla legge n. 216/1995, sostenendo che la corte territoriale avesse individuato erroneamente la normativa applicabile. Secondo il ricorrente, la disciplina transitoria dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 101/1995 conv. in l. n. 216/1995 avrebbe imposto di applicare la normativa previgente, poiché la gara sarebbe stata indetta con delibera del 9 maggio 1995, dunque prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Da ciò derivava, secondo il Comune, che non potevano essere poste a suo carico tutte le voci di danno ricollegate al preteso ritardo nella progettazione e nel deposito dei calcoli strutturali e statici, attività che egli assumeva potessero gravare sull'appaltatore secondo il previgente regime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la censura perché non si confrontava con l'accertamento di fatto della corte d'appello: la delibera del 9 maggio 1995 non costituiva pubblicazione del bando, ma approvazione del progetto e scelta della procedura ristretta di licitazione privata; la lettera d'invito alla società era stata spedita solo il 18 marzo 1996, quindi ben oltre il termine semestrale previsto dalla disciplina transitoria. La Suprema Corte ha ribadito che, negli appalti di opere pubbliche, la legge n. 109/1994 impone all'amministrazione committente l'obbligo, pubblicistico e non trasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della delibera né contestato specificamente la mancata pubblicazione del bando o la tempistica della licitazione privata. Ne è conseguita la conferma della sentenza impugnata e la condanna del Comune alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 16, 17 e 19 l. n. 109/1994
In materia di appalto di opere pubbliche, l'amministrazione committente ha l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, obbligo pubblicistico integrativo del contratto e non trasferibile all'appaltatore.
art. 1, comma 5, d.l. n. 101/1995 conv. in l. n. 216/1995
«Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dallo stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109...»
La disciplina transitoria collega l'individuazione della normativa applicabile alla data di pubblicazione del bando; in caso di licitazione privata, rileva la data dell'invito agli operatori, se manchi un bando pubblicato entro il termine.
art. 89 R.D. n. 827/1924
Nella licitazione privata la gara è resa nota mediante inviti specifici rivolti ai soggetti ritenuti idonei, in assenza di pubblicazione del bando.
art. 1, lett. a, l. n. 14/1973
Richiamata quale modalità procedurale della licitazione privata adottata dall'amministrazione.
artt. 73, lett. c), e 76, commi 1, 2 e 3, R.D. n. 827/1924
Richiamati per il metodo di gara prescelto nella procedura ristretta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamata la previsione sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli appalti di opere pubbliche soggetti alla legge n. 109/1994, l'amministrazione committente deve predisporre un progetto esecutivo già completo e immediatamente cantierabile; tale obbligo ha natura pubblicistica, integra il contratto ed è in linea generale non trasferibile all'appaltatore.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 101/1995 conv. in l. n. 216/1995, il discrimine è la pubblicazione del bando entro il termine di legge; se la procedura è una licitazione privata senza bando pubblicato, occorre avere riguardo alla data dell'invito inviato agli operatori.
- Il ricorso per cassazione che censuri l'individuazione della normativa applicabile deve confrontarsi puntualmente con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e deve indicare specificamente gli atti rilevanti, non essendo sufficiente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti senza trascrivere o contestare in modo mirato il contenuto dell'atto decisivo.
- In assenza di una specifica allegazione e prova di elementi fattuali idonei a fondare un concorso di colpa dell'appaltatore, la responsabilità per i ritardi riconducibili alla mancata progettazione o ai ritardi amministrativi resta imputabile all'amministrazione committente.
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