Cassazione Penale, Sentenza n. 42431/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che, derubricando il reato da tentato omicidio a rissa aggravata (fatto del 9 settembre 2018 a Castel Volturno), aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente deduceva un unico motivo di cassazione denunciando la violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e un vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto la misura cautelare oggetto dell'impugnazione era stata revocata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 4 luglio 2023 e il difensore ha formalmente rinunciato al gravame mediante dichiarazione trasmessa alla Corte. Per la declaratoria di inammissibilità non è stata disposta la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria, in linea con la giurisprudenza citata. Decisione resa il 14 settembre 2023.
Norme richiamate
Articolo richiamato dal ricorrente per presunte violazioni procedurali; il motivo non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Articolo invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; anche questo rilievo non è stato valutato nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando, intervenuta la revoca della misura cautelare, è venuto meno l'interesse alla decisione (sopravvenuta carenza d'interesse).
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata prima della decisione della Corte di cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia formale all'impugnazione da parte del difensore, eventualmente trasmessa tramite atto scritto o PEC, è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, di regola non si applicano la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria, in mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente.
- I profili sostanziali e le doglianze di merito (es. violazioni degli artt. 192 o 273 c.p.p. o vizi di motivazione) non vengono esaminati se il procedimento si estingue o perde oggetto per sopravvenuta mancanza di interesse; per ottenere un accertamento di merito, è necessario che l'interesse a decidere permanga.
- Per preservare la possibilità di esame delle questioni di diritto, il difensore può valutare alternative quali impugnazioni interlocutorie o richieste cautelari che impediscano la perdita di interesse, tenendo comunque conto dei tempi processuali e delle condizioni per l'ammissibilità.
Testo integrale
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