Cassazione Civile, Ordinanza n. 09347/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva prevista per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Una banca aveva effettuato nel 2004 un versamento in acconto; successivamente, a seguito della dichiarazione presentata per il semestre 2005, era emerso un credito nei confronti dell'Erario. L'istituto aveva quindi chiesto il rimborso dell'eccedenza, ma l'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza perché proposta oltre tre anni dal pagamento, applicando il termine decadenziale dell'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986. In cassazione la società ha dedotto violazione di tale norma, sostenendo che dovesse applicarsi il termine ordinario di prescrizione decennale del diritto al rimborso e, in subordine, che il termine triennale decorresse dalla data della dichiarazione/liquidazione e non da quella del pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha interpretato il sistema dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15-20-bis del d.P.R. n. 601/1973, valorizzando il rinvio all'imposta di registro contenuto nell'art. 20, comma 4, e la disciplina specifica dell'art. 3, comma 3-bis, del d.l. n. 151/1991. Ha quindi affermato che, nel caso di eccedenza del versamento rispetto al debito effettivo, il termine triennale per chiedere il rimborso non decorre dal giorno del pagamento dell'acconto, ma dalla dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza, momento in cui l'eccedenza diviene certa, liquida ed esigibile. Poiché tra la liquidazione finale dell'Ufficio e l'istanza di rimborso non era decorso un triennio, la Corte ha escluso la decadenza, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Individua, insieme alle norme successive, il regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.
art. 16 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Concorre a delimitare le operazioni soggette all'imposta sostitutiva.
art. 18 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Rileva per la distinzione tra aliquota normale e ridotta nell'ambito della dichiarazione.
art. 19 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Rileva per l'indicazione separata dei finanziamenti nella dichiarazione.
art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Il comma 4 contiene un rinvio all'imposta di registro per la rettifica dell'imponibile, l'accertamento, le sanzioni, la riscossione, il contenzioso e quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
art. 8, comma 4, d.l. 27 aprile 1990, n. 90
Prevede, per ciascun esercizio, due dichiarazioni semestrali, una per il primo semestre e una per il secondo, superando la previgente formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 601/1973.
art. 3, commi 3 e 3-bis, d.l. 13 maggio 1991, n. 151
Disciplina il versamento dell'imposta e l'eventuale eccedenza dell'acconto, consentendo il riporto o il rimborso dell'eccedenza nella dichiarazione del semestre in cui essa si verifica.
art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come norma sul rimborso delle imposte indebitamente pagate; la Corte precisa che il termine triennale decorre, nel caso di eccedenza collegata alla dichiarazione semestrale, dalla dichiarazione relativa al semestre in cui l'eccedenza emerge e non dal mero pagamento dell'acconto.
Consente alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro opera anche per la materia dei rimborsi e dei relativi termini di decadenza.
- Quando il diritto al rimborso nasce solo al verificarsi dell'eccedenza rispetto al debito effettivo, il termine decadenziale non può decorrere dal pagamento dell'acconto, ma dal momento in cui l'eccedenza diviene giuridicamente apprezzabile e rimborsabile.
- Se la normativa speciale prevede una dichiarazione periodica dalla quale emerge l'eccedenza, l'istanza di rimborso è proponibile solo dopo tale dichiarazione e il termine per chiederlo decorre da quel momento.
- Il rimborso non può essere dichiarato tardivo quando, alla data dell'istanza, non sia ancora spirato il termine calcolato dal momento in cui l'eccedenza è emersa nella procedura dichiarativa speciale.
- In presenza di una questione di puro diritto e senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito.
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