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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12824/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta ad ottenere la riliquidazione della pensione secondo i criteri del fondo elettrici. Il tribunale aveva accolto la domanda escludendo la decadenza; la corte d'appello aveva confermato. L'INPS ricorre per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 47, sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non applicabile la decadenza prevista dall'art. 38 del d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2011, che secondo l'istituto decorre dall'entrata in vigore della norma anche per le situazioni soggettive anteriori. L'INPS afferma quindi che, essendo il ricorso giudiziale stato proposto solo il 28 maggio 2015, il termine decadenziale era già spirato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche alle situazioni giuridiche già esistenti, ma decorre dall'entrata in vigore della nuova disciplina. Applicando tale regola al caso concreto, ha rilevato che l'azione era stata proposta il 28 maggio 2015 e dunque oltre il termine. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 47

    richiamato nel motivo di ricorso come norma che disciplina il termine decadenziale rilevante per la controversia; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma ne valuta la corretta applicazione in relazione alla decorrenza del termine introdotto da legge sopravvenuta

  • art. 38 d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    la decadenza introdotta da tale disposizione si applica anche alle situazioni soggettive anteriori alla sua entrata in vigore, con decorrenza fissata da quest'ultima data

  • Sez. U, sent. n. 15352/2015

    richiamata per affermare il principio di diritto sulla applicabilità del termine decadenziale sopravvenuto anche ai rapporti preesistenti, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge

  • Sez. 6 - L, ord. n. 25055/2015

    richiamata in senso conforme al principio sulla decorrenza del termine di decadenza introdotto successivamente

  • Cass. Sez. L, sent. n. 17430/2021

    richiamata per precisare che la decadenza incide solo sui ratei maturati nel triennio e non su quelli successivi

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta introduce per la prima volta un termine di decadenza, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive già in essere al momento dell'entrata in vigore della norma.
  • In tal caso, la decorrenza del termine decadenziale va fissata dall'entrata in vigore della disposizione che lo introduce, salvo diversa previsione legislativa.
  • In materia di prestazioni previdenziali, la decadenza può operare solo sui ratei maturati nel periodo temporalmente coperto dal termine, restando estranei quelli successivi, se così interpretato dalla giurisprudenza richiamata.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

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