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Sentenza

Sentenza del 17/02/2021 n. 6164 - Corte di Cassazione

Sottrazione al pagamento delle imposte - Responsabilità del professionista - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava il provvedimento di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal G.I.P. e confermato dal Tribunale del riesame, contestando (i) l'insufficiente valutazione della gravità indiziaria in ordine al suo concorso nei reati a carico della famiglia (------), lamentando che le dichiarazioni dei coindagati non erano state adeguatamente vagliate e che i documenti citati non provavano il suo coinvolgimento; (ii) la carenza di specificità delle imputazioni relative alla sottrazione al pagamento delle imposte (D.Lgs. n.74/2000, art.11), poiché non erano descritti con precisione gli atti fraudolenti, la loro epoca, tipologia e la misura del contributo fornito dall'avvocato; (iii) errori nella quantificazione e nel fondamento del sequestro (in particolare sui 30.000 Euro in contanti e sui 167.745,91 Euro fatturati), non avendo il Tribunale considerato scritture private e il contratto di prestazione d'opera che giustificavano le somme come corrispettivi di regolari prestazioni professionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha confermato che le imputazioni e le risultanze erano sufficienti a sostenere, in sede cautelare, il coinvolgimento del ricorrente nei reati fallimentari e nelle false comunicazioni sociali (capi 1-10 e 17), ma ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Bologna per carenza motivazionale e di specificità riguardo al concorso nel reato tributario ex art.11 D.Lgs. 74/2000 (capi 11-14) e per le determinazioni del sequestro diretto e per equivalente correlate a tali contestazioni. In sintesi, la Cassazione ha chiesto che in sede di merito siano specificati gli atti fraudolenti, il contributo causale dell'avvocato, la quantificazione del profitto e il rapporto tra fatture/pagamenti e presunte attività illecite.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11

    La Corte ha richiamato che per la configurabilità del reato di sottrazione al pagamento delle imposte è necessario specificare gli atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva e il contributo concreto del concorrente; non basta richiamare genericamente operazioni socio-aziendali o l'esercizio della professione.

  • Codice di procedura penale, articolo 192, comma 3

    La Corte sottolinea che le dichiarazioni dei coindagati devono essere attentamente vagliate e valutata la loro credibilità quando costituiscono elemento indiziario rilevante.

  • Codice di procedura penale, articolo 325

    Il rimedio in Cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è circoscritto a questioni di diritto e a vizi motivazionali talmente gravi da risultare carenti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità su provvedimenti cautelari reali.

  • Codice di procedura penale, articolo 324, comma 5

    Norma richiamata per la competenza del giudice al quale rinviare il procedimento a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.

  • Codice di procedura penale, articolo 606, lettera e)

    art. 606 c.p.p., lett. e)

    La Corte richiama la distinzione tra illogicità manifestade della motivazione valutabile tramite il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 e i limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare.

Massime di principio

  • Per ipotizzare il concorso di un professionista in reati fiscali (es. art.11 D.Lgs. 74/2000) è necessario descrivere concretamente e specificamente gli atti fraudolenti (qualità, epoca, destinatari) e dimostrare il contributo causale e consapevole del professionista rispetto a tali atti; la mera prestazione professionale non è sufficiente.
  • In sede di sequestro per equivalente collegato a reati tributari non si può semplicemente equiparare il valore confiscabile all'intero debito tributario: va precisato il valore dei beni effettivamente sottratti alla garanzia dell'Erario e il nesso tra quegli atti e il profitto del reato.
  • Le dichiarazioni dei coindagati sono utilizzabili come indizio ma richiedono un attento vaglio di credibilità (art.192 c.p.p.) e riscontri documentali specifici che colleghino quelle dichiarazioni al comportamento del professionista.
  • Nella fase cautelare il giudice non può fondare il sequestro su descrizioni generiche; occorre un'adeguata motivazione che indichi quali singole operazioni sono ritenute simulate o fraudolente e in quale misura il professionista vi abbia partecipato.
  • Le fatture e i compensi percepiti da un professionista possono giustificare pagamenti leciti: per sequestrarli occorre dimostrare che rappresentino corrispettivi di attività illecite o direttamente riconducibili al profitto del reato.
  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti di sequestro preventivo è limitato a profili di diritto e a vizi motivazionali gravi; questioni di merito sulla valutazione degli indizi restano per il giudizio di merito con onere per l'accusa di meglio specificare le condotte contestate.

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