Cassazione Penale, Sentenza n. 30267/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'istanza di riesame, aveva annullato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di De Luca e riclassificato i fatti contestati da truffa aggravata (art. 640‑bis c.p.) a indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316‑ter, comma 2, c.p.), disponendo la liberazione. Il Procuratore ha denunciato violazione di legge contestando la riclassificazione: sostiene che sussistono gravi indizi di truffa aggravata in quanto gli indagati avrebbero posto in essere un articolato e continuato sistema di monetizzazione del "bonus cultura 18app" mediante false vendite, fatture e dichiarazioni, con effettiva induzione in errore degli enti erogatori (Consap/MiBACT). Il PM ha inoltre richiamato la previsione di riscontri preventivi da parte di Consap (DPCM 15/9/2016, art. 8) e i provvedimenti amministrativi che attestano il tentativo di eludere i controlli, argomentando che la condotta supera la mera autocertificazione e integra artifici e raggiri tipici della truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per aver parcellizzato il compendio probatorio e per aver attribuito ai fatti la natura residuale prevista dall'art. 316‑ter senza considerare l'insieme degli elementi fraudolenti e la loro attitudine a indurre in errore l'ente erogatore. La Corte ha ritenuto che il riscontro previsto dall'art. 8 del DPCM 187/2016 costituisca un controllo preventivo rispetto alla liquidazione e che la documentazione e le falsità contestate fossero idonee ad eludere tale controllo, indicando che la qualificazione come truffa poteva essere più corretta. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame sulla provvista indiziaria e sulla qualificazione giuridica dei fatti relativi al capo B).
Norme richiamate
Reato di truffa aggravata nei confronti di erogazioni pubbliche: richiede l'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore, realizzata mediante artifici o raggiri; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della truffa quando sussiste un sistema decettivo complessivo idoneo a ingannare i controlli preventivi e a far conseguire rimborsi indebiti.
Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche: norma residuale rispetto alla truffa, applicabile principalmente quando la condotta si esaurisca in una falsa dichiarazione/autocertificazione senza effettiva induzione in errore dell'ente erogatore o dove manchino artifici e raggiri idonei a ingannare i controlli.
Consap mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse
La Corte ha qualificato questa previsione come controllo preventivo rilevante ai fini della valutazione della capacità di ingannare dell'operato fraudolento: se la documentazione falsa è idonea ad eludere tale riscontro, l'elemento dell'induzione in errore può dirsi sussistente e ricorre la truffa aggravata.
Corte Costituzionale, ordinanza n.95/2004
appare ....evidente - alla luce tanto del dato normativo, quanto della ratio legis - come l'art. 316‑ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall'art. 640‑bis cod. pen.
Principio di sussidiarietà dell'art. 316‑ter rispetto all'art. 640‑bis: 316‑ter tutela settori dove la truffa non è pienamente aderente alla fattispecie, ma non può essere esteso a casi nei quali la truffa è concretamente integrata.
Cass. Sez. U. n.16568/2007 (Carchivi)
Giurisprudenza di legittimità che delimita l'ambito di applicazione di art. 316‑ter come marginale e residuo; il giudice deve valutare concretamente se la condotta integri la truffa o si esaurisca nella mera autocertificazione rilevante ai sensi di 316‑ter.
Cass. Sez. U. n.7537/2010
Ribadisce i criteri per la distinzione tra truffa e indebito percepimento di erogazioni pubbliche: la presenza o meno di induzione in errore e l'effettiva natura dei controlli preventivi operati dall'ente erogatore sono determinanti per la ricostruzione giuridica.
Massime di principio
- Distinzione truffa (art. 640‑bis) vs indebito percepimento (art. 316‑ter): verificare se è presente l'elemento specifico dell'induzione in errore dell'ente erogatore. Se la condotta consiste in un sistema di artifici/raggiri e falsità idonee a ingannare i controlli, si tende alla truffa; se si tratta di mera autocertificazione non verificata, si tende a 316‑ter.
- Valutare il sistema di controlli dell'ente: l'esistenza di riscontri preventivi (es. DPCM 187/2016, art. 8) rende rilevante l'idoneità della documentazione falsa a eludere tali controlli per stabilire l'induzione in errore.
- Approccio probatorio: evitare la "parcellizzazione" degli elementi probatori. In presenza di un piano fraudolento articolato, il giudice deve considerare il quadro complessivo (ruoli, ripetizione, fatture false, utilità economica) per la qualificazione giuridica.
- Nelle procedure di erogazione basate su autocertificazioni il reato può configurarsi come 316‑ter solo se l'ente non effettua controlli preventivi o se l'erogazione è determinata esclusivamente dalla dichiarazione mendace; altrimenti, il ricorso a falsificazioni finalizzate a eludere controlli può caratterizzare la truffa.
- Per le misure cautelari conta la consistente valutazione della gravità indiziaria: un'articolata attività fraudolenta protratta nel tempo e con rilevanti profitti economici rafforza la sussistenza dei gravi indizi richiesti per la custodia.
- In casi analoghi, documentazione contabile, fatture e registrazioni false assumono centralità probatoria se dimostrano la sistematicità e la capacità di elusione dei controlli; pertanto l'esame deve verificare anche le fasi procedurali amministrative (pre‑liquidazione, liquidazione, controlli successivi).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30157/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30158/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30159/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30160/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30161/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30162/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →