Cassazione Penale, Sentenza n. 30318/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pavia (3/12/2018) per il mancato pagamento delle provvisionali disposte a favore delle parti civili Videlmino Navicella e Fabrizio Papetti (euro 15.000 ciascuna). Il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 168 c.p. in relazione all'art. 165 c.p., sostenendo l'impossibilità di adempiere per la restituzione, anteriore al giudizio, della somma di euro 180.000 alle parti offese e per oggettiva indisponibilità economica successiva alla condanna, senza atti di volontaria sottrazione all'obbligo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'impossibilità di adempiere, ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio, deve essere specificamente e documentalmente comprovata, assoluta e incolpevole (non derivante da comportamenti imputabili alla volontà del condannato). Ha rilevato che condizioni già note al giudice della cognizione non possono essere rimesse in discussione in sede di esecuzione salvo sopravvenienze; fatti successivi possono alterare la situazione solo se il condannato dimostra di aver fatto tutto il possibile per rimuovere gli ostacoli. Le affermazioni del ricorrente sulla indisponibilità delle somme e sulla restituzione di parte delle somme prima del giudizio sono state ritenute insufficienti a dimostrare l'impossibilità incolpevole. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato mantenuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ne interpreta i presupposti richiedendo che l'impossibilità di adempiere sia specificamente provata, assoluta e incolpevole per escludere la revoca.
Norma collegata alla disciplina della sospensione condizionale; rilevata nella prospettazione del ricorrente ma la cassazione conferma che le condizioni poste in sede di cognizione non possono essere rimesse in discussione in esecuzione salvo sopravvenienze.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 30402 del 8/4/2016)
Richiamata per il principio che l'impossibilità di adempiere valida in sede di esecuzione deve essere specificamente comprovata, assoluta e incolpevole; le condizioni anteriori note al giudice della cognizione devono essere dedotte allora e non possono essere rinnovate in esecuzione senza sopravvenienze.
Massime di principio
- L'impossibilità di adempiere a un obbligo posto come condizione della sospensione condizionale deve essere dimostrata in modo specifico, assoluto e incolpevole; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Fatti e condizioni già noti al giudice della cognizione non possono essere utilizzati in sede di esecuzione per rivedere la statuizione irrevocabile, salvo sopravvenienze effettive e provate intervenute successivamente.
- Se l'impossibilità di adempiere è dovuta a comportamenti volontari del condannato (anche derivanti da attività illecite), tale impossibilità non è considerata incolpevole e giustifica la revoca del beneficio.
- Comportamenti successivi e concreti orientati a rimuovere gli ostacoli all'adempimento possono, se provati, essere valorizzati dal giudice dell'esecuzione per mantenere il beneficio; il ricorrente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere.
- La restituzione di somme alle parti offese antecedente al giudizio può influire sulla misura della provvisionale ma non costituisce di per sé prova sufficiente dell'impossibilità incolpevole di adempiere alle condizioni imposte.
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