Cassazione Penale, Ordinanza n. 32724/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in via conforme nei gradi di merito per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. Ha sostenuto che il giudizio dovesse essere definito con sentenza di non doversi procedere per preclusione da giudicato, poiché il medesimo fatto sarebbe già stato oggetto di un decreto penale di condanna emesso in altro procedimento; inoltre ha rilevato che l'azione penale nel presente procedimento sarebbe stata esercitata successivamente. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la censura riproponesse questioni già esaminate e disattese in appello e che la difesa non avesse dimostrato nei gradi di merito l'asserito errore nella contestazione del decreto penale quanto alla data di consumazione del reato. I documenti depositati solo in cassazione sono stati considerati inidonei, perché avrebbero richiesto accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione della preclusione derivante dal giudicato sul medesimo fatto, pur astrattamente deducibile come error in procedendo, fosse qui non decidibile in cassazione perché avrebbe richiesto un accertamento di fatto sulla coincidenza tra i fatti dei due procedimenti. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
norma incriminatrice richiamata per qualificare il reato di guida in stato di ebbrezza per tasso alcolemico superiore alla soglia prevista
art. 186, comma 2-bis cod. strada
disposizione richiamata unitamente alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata
la difesa ne invocava l'applicazione per asserita preclusione da giudicato sul medesimo fatto; la Corte ha ribadito che la questione è deducibile in cassazione solo se la sua soluzione non richiede accertamenti di fatto
norma non espressamente citata; non ricavabile
norma non ricavabile dal testo
presumibile base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ma non espressamente indicata nel testo
Massime di principio
- La preclusione derivante dal giudicato sul medesimo fatto può essere dedotta in sede di legittimità solo quando la sua verifica non richieda nuovi accertamenti di fatto; se invece occorre stabilire in concreto la corrispondenza tra i fatti dei diversi procedimenti, la questione deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
- La deduzione in cassazione di un'asserita duplicazione di giudicato non può fondarsi su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di legittimità se essi servono a sollecitare una rivalutazione del fatto già preclusa alla Corte.
- La censura che si limita a reiterare argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito non supera il vaglio di ammissibilità quando non si confronta in modo specifico con la ratio della decisione impugnata.
- Per invocare validamente il divieto di bis in idem sostanziale è necessario che l'eccezione sia supportata, nei gradi di merito, da una compiuta dimostrazione documentale della identità del fatto, inclusa la corrispondenza del tempo di consumazione contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32609/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →