Cassazione Penale, Ordinanza n. 26136/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto con cui la Corte di appello aveva respinto la domanda di riabilitazione dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e illogicità della motivazione, censurando: 1) il preteso difetto di motivazione sul rigetto dell'istanza, nonostante l'asserito puntuale rispetto delle prescrizioni della misura; 2) la valutazione sfavorevole della Corte territoriale circa la mancata prova di una effettiva e costante buona condotta; 3) la rilevanza attribuita al mancato pagamento della cauzione imposta con il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, che la difesa considerava irrilevante ai fini della riabilitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul difetto di motivazione non fosse scrutinabile perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito ed era comunque manifestamente infondata, dato che il decreto impugnato indicava puntualmente le ragioni del rigetto, tra cui la mancata prova di una buona condotta effettiva e costante e l'omesso pagamento della cauzione. Ha inoltre respinto la tesi difensiva sull'irrilevanza del mancato versamento della cauzione, richiamando il principio per cui, in tema di misure di prevenzione, la riabilitazione richiede, oltre alla rescissione del vincolo associativo, l'assenza di ulteriori elementi ostativi alla dimostrazione di una condotta realmente costante e positiva. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile è solo quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo del provvedimento e le massime di अनुभवienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento; non consente una rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato per ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi realmente riconducibili alla nozione di illogicità o contraddittorietà manifesta, non alle mere doglianze di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo quando emerga un effettivo contrasto logico tra argomentazione del provvedimento e massime di esperienza o altre affermazioni interne al medesimo provvedimento; non è ammessa una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- In materia di riabilitazione dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la verifica della buona condotta non si esaurisce nel mero rispetto formale delle prescrizioni della misura, ma richiede una dimostrazione positiva, effettiva e costante di comportamento conforme alla legge.
- Per il soggetto qualificato come appartenente a una mafia storica, la riabilitazione presuppone non solo la prova della rescissione del vincolo associativo, ma anche l'assenza di ulteriori elementi ostativi, tra cui il mancato pagamento della cauzione imposta, il perdurante stato di inoccupazione, l'omessa denuncia di redditi leciti o rapporti con imprese dedite ad attività criminose.
- Il mancato versamento della cauzione può essere valorizzato come indice negativo della persistente inadeguatezza della condotta del sottoposto a misura di prevenzione ai fini della richiesta di riabilitazione.
Come è indicizzato
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