Cassazione Civile, Ordinanza n. 31548/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa che aveva respinto la sua opposizione contro un decreto di respingimento emesso dal Questore di Ragusa e il contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 2, e 13, comma 7, del testo unico immigrazione, sostenendo che il provvedimento non gli fosse stato tradotto in una lingua a lui conosciuta, per l'impossibilità di reperire un interprete.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza si fondava su un presupposto di fatto smentito dall'ordinanza impugnata, la quale aveva accertato che il decreto di respingimento era stato tradotto in lingua inglese come richiesto. Poiché tale accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non può essere rimesso in discussione sotto la veste della violazione di legge, il motivo è stato ritenuto inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, t.u. immigrazione
invocato dal ricorrente come norma che impone la traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il motivo è inammissibile per contestazione dell'accertamento di fatto.
art. 13, comma 7, t.u. immigrazione
invocato dal ricorrente in relazione alla traduzione del provvedimento espulsivo/respingimento; la Corte non ne valuta la portata concreta per la stessa ragione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente qualificato come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, per essere esaminato, presuppone la contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Se il giudice di merito accerta che il provvedimento amministrativo è stato tradotto in una lingua richiesta dallo straniero, tale accertamento può essere utilizzato come indice della conoscenza di quella lingua e non può essere sovvertito in sede di legittimità tramite una deduzione di solo diritto.
- La censura di violazione di legge deve prendere come base l'accertamento fattuale operato nella sentenza impugnata; se si mira a rimettere in discussione quel fatto, si esce dal perimetro del giudizio di cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile e di intimato non costituito o non difeso, non si provvede sulle spese processuali.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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