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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Asti

Avviso intimazione Irpef-Irap-Iva - Accertamento Ici - Prescrizione tributi locali e crediti erariali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la prescrizione dei crediti tributari e delle relative sanzioni, sostenendo che fosse decorso il termine previsto dalla legge senza un valido atto interruttivo. La questione riguardava, in particolare, se il termine breve di prescrizione dei tributi locali e delle sanzioni potesse trasformarsi automaticamente in termine decennale durante la fase amministrativa della riscossione e quale fosse il termine applicabile ai crediti erariali relativi a Irpef, Irap e Iva.

La decisione

La decisione afferma che il termine breve di prescrizione previsto per i tributi locali e per le sanzioni rimane invariato per tutta la fase amministrativa del recupero. Esso può trasformarsi in termine ordinario decennale soltanto dopo una sentenza giudiziale di condanna passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; non è sufficiente, quindi, la mera definitività dell'atto impositivo o la prosecuzione della riscossione amministrativa. Per il credito erariale relativo alla riscossione dell'imposta, qualificato come prestazione periodica, viene invece riconosciuto il termine decennale di prescrizione.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

    La disposizione è richiamata quale fondamento del termine breve quinquennale applicabile ai tributi locali e alle prestazioni periodiche, secondo la qualificazione effettuata nella decisione.

  • Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni

    Le sanzioni tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale. Il termine non diventa automaticamente decennale per effetto della definitività dell'atto amministrativo.

  • Art. 2953, codice civile

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni

    La conversione del termine breve in quello ordinario decennale opera soltanto in presenza di una sentenza giudiziale di condanna passata in giudicato, non durante la sola fase amministrativa della riscossione.

Massime di principio

  • La definitività di un avviso di accertamento o di un atto amministrativo non equivale, di per sé, a una sentenza passata in giudicato e non comporta automaticamente la conversione della prescrizione in decennale.
  • Per i tributi locali e per le sanzioni occorre verificare il termine breve applicabile e tutti gli atti validamente notificati che possano averlo interrotto; in assenza di atti interruttivi, il decorso della prescrizione prosegue anche nella fase amministrativa.
  • Il termine decennale derivante dall'art. 2953 c.c. richiede una pronuncia giudiziale definitiva di condanna; una cartella, un'intimazione o un altro atto della riscossione non producono da soli tale effetto.
  • Per i crediti erariali relativi all'imposta la decisione riconosce il termine decennale, qualificando l'obbligazione come prestazione periodica; la verifica concreta deve comunque considerare la natura del credito e gli eventuali atti interruttivi.
  • La prescrizione deve essere valutata separatamente per imposta, interessi e sanzioni, perché componenti diverse del debito possono essere soggette a termini differenti.

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