Cassazione Penale, Sentenza n. 31942/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha disposto la prosecuzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dopo la rivalutazione della pericolosità sociale. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e vizio di motivazione, sostenendo che, avendo subito un periodo detentivo superiore a due anni, occorreva valutare la cessazione della pericolosità sulla base di elementi attuali — tra cui l'assenza di pericolosità e lo svolgimento di regolare attività lavorativa — e che i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamare fatti anteriori al periodo detentivo senza considerare adeguatamente gli elementi sopravvenuti favorevoli al ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito non fosse viziata nella motivazione: la valutazione è stata complessiva e non si è fondata esclusivamente su condotte anteriori alla detenzione. I giudici di merito hanno rilevato la sussistenza di reati commessi in epoca recente rispetto alla rivalutazione, contatti post-detentivi con soggetti dello stesso contesto criminoso (es. Santovito Nicola), plurimi aggravamenti della misura di prevenzione intervenuti tra i periodi di detenzione, condotte illecite commesse anche durante periodi di lavoro e la manifestazione di capacità criminale al di fuori del territorio d'origine. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare la persistenza della pericolosità sociale nonostante il periodo detentivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il principio invocato richiede che il giudice verifichi e motivi adeguatamente le ragioni per cui la pericolosità sociale si ritiene ancora attuale nonostante un apprezzabile periodo di detenzione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto soddisfatta tale esigenza nella motivazione complessiva, avendo considerato elementi recenti e successivi alla detenzione.
Precedente di giurisprudenza
Sez.6, n.10248 dell'11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272723
Richiama il principio secondo cui, quando gli elementi a sostegno della prevenzione sono anteriori alla detenzione e vi sono fatti successivi favorevoli al proposto, il giudice deve motivare perché la pericolosità si ritiene persistere. La Corte ha applicato tale principio ma ha ritenuto che, nel caso esaminato, sussistessero elementi recenti e successivi contrari alla cessazione della pericolosità.
Massime di principio
- Il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata della persistenza della pericolosità sociale anche dopo un periodo detentivo significativo; non è sufficiente richiamare solo fatti anteriori alla detenzione senza confrontarli con elementi successivi.
- La mera attività lavorativa o il trasferimento di residenza non sono, di per sé, decisivi per escludere la pericolosità sociale; occorre verificare se sussistano contatti o comportamenti che dimostrino la persistenza del rischio.
- Reiterazione di condotte illecite, aggravamenti della misura di prevenzione, reati commessi in epoca recente rispetto alla rivalutazione e la persistenza di rapporti con soggetti appartenenti al medesimo contesto criminoso pesano fortemente nella conferma di misure di prevenzione.
- Chi impugna deve dimostrare che la motivazione di merito si è effettivamente limitata a fatti anteriori alla detenzione e che gli elementi successivi risultano chiaramente favorevoli; altrimenti il ricorso per vizio di motivazione è destinato a essere rigettato.
- In sede di impugnazione, l'onere è orientato a evidenziare carenze specifiche e concrete nella motivazione dei giudici di merito; valutazioni complessive e ancorate a elementi recenti rendono la decisione più solida e difficilmente annullabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31794/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31795/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31796/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →