Cassazione Penale, Sentenza n. 27391/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: vizio per nullita processuale per aver celebrato lappello il 21/01/2021 in camera di consiglio ai sensi della normativa emergenziale mentre limputato sarebbe rimasto privo di difensore (il difensore precedente aveva rinunciato il 15/12/2020 e il nuovo difensore era stato nominato il 20/01/2021), con conseguente impossibilita di chiedere la discussione orale ex art. 23 d.l. n.149/2020 e la tardiva o impropria notificazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale allimputato. Secondo motivo: vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta dalla Corte di merito senza adeguata considerazione dei fatti datati e della complessiva azione dellimputato.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la rinuncia del difensore non impone al giudice la immediata nomina di difensore dufficio e il difensore rinunciante resta onerato della difesa fino allintervento di nuova nomina; pertanto il difensore rinunciante avrebbe potuto, nellinteresse dellimputato, presentare richiesta di discussione orale o le conclusioni previste dalla disciplina emergenziale. Inoltre la normativa emergenziale richiede la comunicazione delle conclusioni al difensore e la notificazione allimputato non sostituisce tale adempimento; del resto il ricorso non ha allegato specificamente la mancata o irregolare comunicazione al difensore. Sulla seconda doglianza la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perche si traduce in un sindacato di fatto non consentito in Cassazione e in una generica confutazione delle valutazioni dei giudici di merito; la recidiva e stata ritenuta motivatamente riconosciuta in considerazione della prosecuzione significativa del processo delinquenziale. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellart. 616.
Norme richiamate
Decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 (art. 23)
normativa emergenziale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio e ha disciplinato modalita di decisione e comunicazione delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che detta disciplina richiede comunicazione al difensore e non la notificazione diretta allimputato
art. 23-bis; art. 23, comma 8
ha esteso la regolamentazione emergenziale ai giudizi di appello nel periodo COVID; prevede la comunicazione telematica delle conclusioni al difensore e la possibilita di decisione senza udienza pubblica; la Corte ha interpretato che il difensore rinunciante avrebbe potuto adempiere alle facolta processuali previste
Codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e))
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e)
individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a nullita e vizio di motivazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce di tali lettere e li ha ritenuti infondati o inammissibili
Decreto attuativo al codice di procedura penale (art. 173, comma 1 d. att.)
limita larticolazione del ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato il ricorso nei limiti consentiti da tale norma
Codice di procedura penale (art. 108)
regola le domande di rinvio e le istanze del difensore; la Corte ha osservato che il difensore rinunciante avrebbe potuto porre in essere atti difensivi prima della decorrenza dei termini
Codice di procedura penale (art. 585, comma 4)
disciplina il termine per chiedere la discussione orale in appello; la mancata deduzione di vizi con i termini previsti rende tardiva l'allegazione
Codice di procedura penale (art. 609, comma 2)
indica i vizi che il giudice deve rilevare dufficio; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione delle conclusioni non rientrava tra i vizi rilevabili dufficio senza una specifica deduzione tempestiva
Codice di procedura penale (art. 616)
stabilisce la condanna alle spese per il ricorrente soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La rinuncia del difensore non determina automaticamente una nullita processuale: il difensore rinunciante resta gravato della difesa fino allintervento del nuovo difensore e puo espletare atti urgenti o necessari per tutelare linteresse dellimputato
- Nella disciplina emergenziale per il COVID la comunicazione telematica delle conclusioni prevista e diretta al difensore; la notificazione allimputato non sostituisce la comunicazione al difensore e la mancata comunicazione alla difesa deve essere specificamente allegata e tempestivamente dedotta per costituire motivo rilevante
- La Corte di cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nel valutare il quadro probatorio: le censure che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili
- Le questioni processuali non dedotte nei termini di legge o non sostenute con specificita sono in genere inadmissibili in sede di cassazione; i vizi che il giudice puo rilevare dufficio sono limitati e tassativi
- Perche la recidiva sia esclusa occorre dimostrare laccentuata illogicita o la manifesta insufficienza della motivazione dei giudici di merito; la generica contestazione non e sufficiente per ottenere la revisione in Cassazione
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