Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27391/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: vizio per nullita processuale per aver celebrato lappello il 21/01/2021 in camera di consiglio ai sensi della normativa emergenziale mentre limputato sarebbe rimasto privo di difensore (il difensore precedente aveva rinunciato il 15/12/2020 e il nuovo difensore era stato nominato il 20/01/2021), con conseguente impossibilita di chiedere la discussione orale ex art. 23 d.l. n.149/2020 e la tardiva o impropria notificazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale allimputato. Secondo motivo: vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta dalla Corte di merito senza adeguata considerazione dei fatti datati e della complessiva azione dellimputato.

La decisione

Il ricorso e stato rigettato. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la rinuncia del difensore non impone al giudice la immediata nomina di difensore dufficio e il difensore rinunciante resta onerato della difesa fino allintervento di nuova nomina; pertanto il difensore rinunciante avrebbe potuto, nellinteresse dellimputato, presentare richiesta di discussione orale o le conclusioni previste dalla disciplina emergenziale. Inoltre la normativa emergenziale richiede la comunicazione delle conclusioni al difensore e la notificazione allimputato non sostituisce tale adempimento; del resto il ricorso non ha allegato specificamente la mancata o irregolare comunicazione al difensore. Sulla seconda doglianza la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perche si traduce in un sindacato di fatto non consentito in Cassazione e in una generica confutazione delle valutazioni dei giudici di merito; la recidiva e stata ritenuta motivatamente riconosciuta in considerazione della prosecuzione significativa del processo delinquenziale. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellart. 616.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia del difensore non determina automaticamente una nullita processuale: il difensore rinunciante resta gravato della difesa fino allintervento del nuovo difensore e puo espletare atti urgenti o necessari per tutelare linteresse dellimputato
  • Nella disciplina emergenziale per il COVID la comunicazione telematica delle conclusioni prevista e diretta al difensore; la notificazione allimputato non sostituisce la comunicazione al difensore e la mancata comunicazione alla difesa deve essere specificamente allegata e tempestivamente dedotta per costituire motivo rilevante
  • La Corte di cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nel valutare il quadro probatorio: le censure che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili
  • Le questioni processuali non dedotte nei termini di legge o non sostenute con specificita sono in genere inadmissibili in sede di cassazione; i vizi che il giudice puo rilevare dufficio sono limitati e tassativi
  • Perche la recidiva sia esclusa occorre dimostrare laccentuata illogicita o la manifesta insufficienza della motivazione dei giudici di merito; la generica contestazione non e sufficiente per ottenere la revisione in Cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.