Cassazione Penale, Sentenza n. 06020/2026 del 13/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore europeo ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in riforma del GIP, aveva annullato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Lorenzo Nuvoletta. Il ricorso denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del riesame in relazione alla sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione del Nuvoletta a un'associazione dedita al "lavaggio dell'IVA" e alla gestione occulta (amministrazione di fatto) della societa Mainstore s.r.l. Il Procuratore ha richiamato intercettazioni, dichiarazioni di indagati e riscontri patrimoniali ritenuti idonei a dimostrare il ruolo operativo, decisionale e la percezione di utili da parte dei fratelli Nuvoletta nella spartizione dei proventi e nella conduzione delle catene di fatturazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, motivando adeguatamente e senza vizi logici, avesse valutato correttamente gli elementi probatori disponibili: in particolare ha condiviso la conclusione che non vi siano indizi sufficientemente solidi per attribuire a Lorenzo Nuvoletta la gestione occulta di Mainstore s.r.l. né per affermare la sua intraneità operativa al sodalizio fiscale contestato. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, escludendo la possibilità di una nuova valutazione dei fatti in questa sede. Di conseguenza resta efficace l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare.
Norme richiamate
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione in materia penale; invocata per contestare la motivazione del provvedimento del riesame per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
art. 273 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiama i criteri per l'adozione delle misure cautelari e delimita il diverso grado di valutazione degli indizi richiesto per la misura rispetto al giudizio di merito.
Distinzione tra il rigore probatorio (precisione e concordanza degli indizi) richiesto per il giudizio di colpevolezza e il minor rigore applicabile nella fase cautelare (commi 3 e 4 richiamati dall'art. 273).
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari, impedendo alla Corte di Cassazione di rinnovare la valutazione probatoria e dei fatti, se non per vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del riesame cautelare è limitato: la Corte verifica la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifesta, ma non può rinnovare la valutazione degli elementi probatori.
- Per disporre una misura cautelare la soglia probatoria è quella dei 'gravi indizi', meno rigorosa del giudizio di merito; tuttavia occorre che tali indizi risultino concreti, contestualizzati e non meramente evocativi.
- La notorietà del cognome o il peso simbolico di una famiglia criminale non bastano, da soli, a dimostrare la gestione occulta di società o la partecipazione operativa a un'associazione delittuosa: servono elementi che colleghino l'indagato a decisioni, immissioni patrimoniali o atti gestionali concreti.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni devono essere valutate nella loro completezza e nel contesto: conversazioni ambigue o riconducibili a dinamiche familiari o di tutela personale possono non essere idonee a provare responsabilità penali specifiche.
- In sede di impugnazione di misure cautelari è necessario articolare censure di diritto ovvero dimostrare una illogicità manifesta della motivazione; non è sufficiente chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi investigativi.
- Per qualificare la figura dell'amministratore di fatto occorrono indizi diretti e circostanziati (controllo della gestione, decisioni economiche effettive, flussi finanziari riconducibili) e non semplici riferimenti alla posizione familiare o a rapporti di amicizia.
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